Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2022, n. 40544

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2022, n. 40544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40544
Data del deposito : 26 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C G, nato a Palermo il 26/04/1991 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 della Corte di assise di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. G C era condannato, dalla Corte di assise di Palermo, all'esito di processo celebrato con rito ordinario, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno. La sentenza era pronunciata il 23 maggio 2007. L'imputato aveva chiesto e ottenuto, nel corso del giudizio di primo grado, di essere ammesso al rito abbreviato, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art.

4-ter di. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144. La richiesta di trasformazione del rito era stata formulata dopo l'entrata in vigore dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta). Senonché, in data 24 novembre 2000, era entrato ulteriormente in vigore l'art. 7, comma 2, di. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (che aveva integrato la disposizione precedente, stabilendo che, all'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, fosse sostituito l'ergastolo "semplice"). L'imputato, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 8 di. n. 341 del 2000, aveva utilmente revocato la richiesta di rito abbreviato. La sentenza di condanna diveniva definitiva in data 19 marzo 2002. 2. Con istanza rivolta alla Corte di assise di appello di Palermo, funzionalmente competente, presentata 1'8 settembre 2021, Cillari proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione dichiarava l'incidente inammissibile, perché in precedenza già sfavorevolmente definito con decisione ormai in giudicato. Il giudice ribadiva come, nel caso di specie, non potessero trovare applicazione i principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). Cillari non era stato processato nelle forme del rito abbreviato e l'irrogazione dell'ergastolo nei suoi confronti non era dipesa dall'applicazione retroattiva, nell'ambito di detto rito, di una disciplina sanzionatoria sfavorevole.

3. Avverso tale ordinanza Cillari ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.Nel ricorso sono formulati cinque motivi. Con il primo e secondo motivo il ricorrente deduce, partitamente, violazione di legge e vizio della motivazione. L'istanza di promovimento dell'incidente odierno non poteva considerarsi meramente reiterativa di
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