Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2012, n. 3182

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Massime1

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all'art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - secondo cui il Consiglio dell'ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso - assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l'adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell'ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall'esercizio della professione all'esito di una riunione alla quale l'interessato non sia stato convocato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2012, n. 3182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3182
Data del deposito : 1 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente Sez. -
Dott. M M - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26392/2011 proposto da:
I R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO

197, presso lo studio dell'avvocato M M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato T R per mandato a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;



- intimati -


avverso la decisione n. 77/2011 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2012 dal Consigliere Dott. M M;

uditi gli Avvocati R T e A M per delega dell'avvocato M M;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, con delibera in data 19 ottobre 2010, dispose la sospensione cautelare dall'esercizio della professione di Riccardo Izzi, in quanto inquisito in sede penale per reati di tipo associativo - mafioso e di altri a questi strumentati.


2 - Il ricorso dell'Izzi fu respinto dai Consiglio Nazionale Forense con decisione depositata il 30 maggio 2011. In particolare, il CNF osservò: la convocazione dell'incolpato da parte di due soli Consiglieri e non dall'intero Consiglio, l'indicazione dei motivi per i quali era stata attivata la procedura, il termine di comparizione, la costituzione del Collegio, la convocazione dei imponenti dei Consiglio e la prova della convocazione erano regolari;
in mancanza dell'astensione di due componenti del Consiglio, il ricorrente avrebbe potuto ricusarli;
la misura cautelare era stato adottata in presenza sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora;
la responsabilità disciplinare è configurabile anche con riferimento a fatti non riguardanti l'attività forense, ma riconducibili a comportamenti pubblici.

3 - L'Izzi ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Nessuno degli intimati ha espletato attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE


1 - Il primo motivo adduce nullità del procedimento R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ex art. 43, a carico dell'esponente
(violazioni procedimentali). Lamenta: a) era stato convocato, per l'apertura del procedimento disciplinare, a comparire davanti a due soli consiglieri;
b) la convocazione era priva di qualsiasi riferimento al procedimento disciplinare e di qualsiasi motivazione in merito alle ragioni giustificatrici della sua apertura;
c) la convocazione non aveva rispettato il termine minimo inderogabile di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 45, d) detta convocazione aveva, dunque, compromesso il diritto di difesa;
f) l'incolpato era stato ascoltato da due soli consiglieri e non dall'intero Consiglio;
g) alla riunione del 19 ottobre 2010, cui l'incolpato non aveva partecipato non essendo stato convocato, il provvedimento cautelare era stato assunto da un collegio composto da dodici consiglieri assenti alla precedente udienza di convocazione e in assenza di altri tre consiglieri;
h) per detta riunione mancava la verbalizzazione dell'avvenuta rituale convocazione di tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine;
l) inoltre nel Collegio giudicante erano presenti due membri aventi posizioni di contrasto con l'incolpato. 2.1 - In punto di fatto risulta che il 25 giugno 2010 I R venne convocato da due Consiglieri, nominati dal Presidente del COA di Latina responsabili del procedimento di valutazione cautelativa (e che in tale qualità avevano acquisito atti del processo penale), a comparire innanzi a loro il successivo 29 giugno per essere ascoltato al fine di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione, nei suoi confronti ,della sospensione cautelare dall'esercizio della professione.
2.2. - L'Izzi comparve davanti ai Consiglieri delegati, espose le proprie ragioni e sviluppò le tesi difensive (pag. 4 della decisione impugnata).
2.3 - Con deliberazione in data 19 ottobre 2010 il COA di Latina, acquisiti l'ordinanza di custodia cautelare e il decreto di rinvio a giudizio emessi nei confronti dell'Izzi, senza averlo ulteriormente convocato e tanto meno ascoltato, ne dispose la sospensione in via cautelare dall'esercizio della professione forense a tempo indeterminato.

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