Cass. civ., sez. II, sentenza 06/10/2021, n. 27084

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/10/2021, n. 27084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27084
Data del deposito : 6 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 15559-2016 proposto da: M B, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO POGGI;
- ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale

contro

M L, rappresentato e difeso dall'avv. 1292 MATTEO BIACHINI;
- controricorrente e con troricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1086/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. R G;
udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. T B che chiede il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;

FATTI DI CAUSA

LI1 giudizio trae origine dalla domanda proposta da B M innanzi al Tribunale di Como, Sezione Distaccata di Cantù, nei confronti di L M con cui chiese accertarsi che si era estinta la servitù di passaggio, costituita con atto del 6.6.1977 per notar Colnaghi, poiché era cessata l'interclusione dei mappali 567, 918 , 1399 e 1339. Con tale atto, il padre G M aveva donato all'attore alcuni immobili e terreni che non avevano accesso dalla pubblica a causa dell'interposizione di altri terreni di proprietà del donante.

1.1.L'attore espose che, con atto di compravendita del 14.9.1982, L M aveva acquistato in regime di comunione legale con la moglie R G, l'appezzamento di terreno contraddistinto dal mappale n.1237 confinante con la strada comunale.

1.2.Successivamente, con successivo atto per notar Colmaghi del 31.3.1987, il padre aveva donato ai figli B e L altri terreni, specificando nell'atto di donazione che essi avevano accesso sulla pubblica via.

1.3.B M dedusse quindi la sopravvenuta cessazione dello stato di interclusione del fondo del germano L, che legittimava l'estinzione della servitù.

1.4.11 Tribunale di Como, disposta CTU, accolse la domanda e, a fondamento della decisione, rilevò che non sussisteva l'interclusione dei fondi in quanto il convenuto, nel 1982, era divenuto proprietario del mappale 1327, che metteva in corrispondenza il mappale 1419 ed il mappale 1464 tra di loro confinanti.

1.5.L M propose appello e dedusse che non poteva dirsi cessata l'interclusione pechè il fondo interposto era stato acquistato in comunione legale con la moglie;
nel merito sostenne che non vi fossero vie alternative.

1.6.La Corte d'appello di Milano accolse l'appello di L M e, per l'effetto, rigettò la domanda di B M di estinzione della servitù.

1.7.La corte di merito osservò che la servitù di passaggio, costituita con l'atto del 1977 non era stata modificata con l'atto del 1987, il quale non conteneva nessuna clausola modificativa della servitù. Secondo la corte d'appello, l'interclusione non poteva dirsi cessata per l'acquisto da parte del proprietario del fondo dominante del fondo interposto in regime di comproprietà, a nulla rilevando che si trattasse di comunione legale e non di comunione ordinaria.

2.Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso B M sulla base di tre motivi.

2.1.Ha resistito con controricorso L M che ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi, cui ha resistito B M.

2.2.In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.1055 c.c. e 1051 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che non fosse cessata l'interclusione del fondo dominante, in favore del quale era stata costituita la servitù coattiva, nonostante il fondo interposto - che fungeva da collegamento con la via pubblica - appartenesse al proprietario del fondo dominante, che lo aveva acquistato in regime di comunione legale con il coniuge. Detta interpretazione sarebbe formalistica e contraria ai principi che regolano la costituzione di servitù coattiva in quanto riconoscerebbe l'altruità del fondo interposto, che dà accesso alla pubblica via, anche nell'ipotesi in cui venga acquistato in comproprietà dal proprietario del fondo dominante.

2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.1055 c.c., 1051 c.c. e 2967 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. in quanto l'attore non avrebbe dimostrato l'indispensabilità del passaggio attraverso i fondi del convenuto dopo che era cessata l'interclusione del fondo in seguito all'acquisto del fondo interposto. La corte distrettuale avrebbe, invece, dato rilievo all'intestazione formale dei terreni senza tenere conto che sarebbe stato onere dell'attore dimostrare di non poter accedere in concreto alla via pubblica.

3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art.360 comma 1 n.5 c.p.c. consistente nell'omessa valutazione delle risultanze della CTU disposta nel giudizio di primo grado dalla quale sarebbe emersa la cessazione di fatto dell'interclusione del fondo in seguito all'acquisto, da parte del convenuto, del mappale 1327 , confinante con la via pubblica dalla qualt sarebbe stato possibile esercitare comodamente il passaggio.

3.1.1 motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

3.1.0ggetto della domanda proposta dall'attore è la cessazione dell'interclusione del fondo del convenuto per effetto dell'acquisto del fondo in regime di comunione legale con la
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