Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/1988, n. 329
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In tema di recesso dal contratto di locazione d'immobile urbano destinato ad abitazione per necessità del locatore, l'art. 61 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - in forza del quale tale facoltà non può essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi due anni dalla data dell'acquisto - riproponendo l'espressione già adoperata dall'art. 7 della legge 23 maggio 1950 n. 253 ed innovando rispetto alla previsione di cui all'art. 2 - quater del d.l. 19 giugno 1974 n. 236 - il quale, stabilendo che la domanda non era proponibile, configurava un presupposto processuale - si pone come condizione dell'Azione che, per il principio generale dell'economia dei giudizi, può utilmente decorrere in corso di causa. ( V 6752/87, mass n 454959; ( V 4664/84, mass n 436569; ( Conf 6229/87, mass n 454519; ( Conf 6079/84, mass n 437731; ( Conf 1520/84, mass n 433606; ( Conf 4255/83, mass n 429187; ( Conf 1784/82, mass n 419638; ( Conf 5170/81, mass n 415964).*
In tema di Esercizio della facoltà di recesso dal contratto di locazione d'immobile urbano adibito ad abitazione, da parte del locatore acquirente dell'immobile locato nel ridotto termine di un anno, l'art. 61 della legge 27 luglio 1978 n. 392, adoperando l'espressione "se nei confronti dell'acquirente è in corso un procedimento di rilascio" - laddove l'art. 1 quinquies della legge 31 luglio 1975 n. 363 usava la dizione provvedimento di sfratto - consente l'esperimento dell'Azione anche quando il procedimento non sia ancora culminato in una pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile locato, avendo voluto la nuova legge tenere in maggior conto la necessità dell'acquirente, evitandone l'aggravamento nell'attesa della sentenza definitiva o, comunque, esecutiva. ( Conf 1784/82, mass n 419639).*
L'atto od il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di recesso per necessità è solo quello che dallo stesso sia stato maliziosamente preordinato a creare lo stato di necessità, ovvero si concreti in un comportamento inescusabile del locatore stesso. Non può quindi ritenersi tale la condotta del locatore il quale, convenuto in giudizio per il rilascio dell'alloggio a sua volta occupato e subita la sentenza di rilascio, ometta la proposizione del relativo gravame. ( V 7237/83, mass n 431834, sulla seconda parte; ( Conf 5616/83, mass n 430560, sulla prima parte).*