Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2012, n. 6326
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo presidente f.f. -
Dott. D L M - Presidente di sez. -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S SO, TRONCHIN ENRICHETTA, GIUSTINO LUCIA, FLORIAN GIAN ARTURO, DE MARCHI MARIA, PICCININI ROSELLA, D'ADDETTA MICHELE, ROSSI CLAUDIO, BASEI ISABELLA, GOTTARDO ODILLA, TAGLIAPIETRA MAURIZIA, F AIDA, RIZZOTTO ELSA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato T G M, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati VERRILLI GIUSEPPE, SAVERIA AVERSA per procure a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 223/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato Federico DI MATTEO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con diversi ricorsi, successivamente riuniti per connessione, D'Addetta Michele, Stefano Savorgnan, Claudio Rossi, Fabris Alida, Enrichetta Tronchin, Lucia Giustino, Isabella Basei, Maria De Marchi, Rossella Piccinini, Elsa
Rizzotto, Gottardo Odilla, Maurizia Tagliapetra e Gian Arturo Florian hanno adito il Tribunale di Venezia esponendo di essere tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, con diverse qualifiche, e di percepire, in forza dell'art. 34 CCNL comparto Ministeri del 1994/1997, l'indennità di amministrazione. Hanno quindi domandato l'accertamento del diritto alla inclusione della indennità di amministrazione nella base di calcolo (quota A) della pensione e della indennità di buonuscita a decorrere dall'assunzione, con la condanna del Ministero della Giustizia ad assoggettare a contribuzione tutti gli emolumenti percepiti per indennità di amministrazione e indennità di quiescenza e ad effettuare i relativi versamenti presso l'INPDAP ai fini pensionistici, oltre al pagamento delle spettanze maturate e degli accessori del capitale. A sostegno della domanda hanno esposto che l'indennità di amministrazione, attualmente computata in quota B, avrebbe dovuto essere computata in quota A, quindi interamente pensionabile, trattandosi di un elemento fisso e continuativo della retribuzione.
Si è costituito nel giudizio di primo grado il Ministero della Giustizia, resistendo alla domanda ed eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ai riflessi pensionistici della domanda, per essere competente la Corte dei Conti. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata decisa in primo grado dal tribunale di Venezia con sentenza emessa il 4 novembre 2008, che ha accolto le domande formulate dai ricorrenti, accertando il diritto di computare l'indennità di amministrazione in quota A, con riferimento tanto alla indennità di fine servizio che ai fini pensionistici.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero della Giustizia.
Si sono costituiti gli appellati, contestando nel merito i motivi di appello e chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza del 7 aprile 2008 - 14 settembre