Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2006, n. 11624

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In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2006, n. 11624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11624
Data del deposito : 18 maggio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente Aggiunto -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di Sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA GAMBA WLADIMIRO, VIRDÒ TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARIA CAMICI, rappresentati e difesi dagli avvocati CAPPABIANCA EZIO TONFONI, EUGENIO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
TI MI;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 15036/01 proposto da:
TI MI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 46/A, presso lo studio dell'avvocato PALA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO MAGRINI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LA GAMBA WLADIMIRO, VIRDÒ TERESA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 542/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 21/03/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/06 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;

uditi gli Avvocati Giammaria CAMICI per delega dell'avvocato Ezio Tonfoni, Giuseppe PALA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, rinvio per il resto ad una sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 marzo 1998 il Tribunale di Pistoia ha pronunciato la risoluzione, per inadempimento di LL OF, di un contratto preliminare con il quale costei si era obbligata a vendere a LA La BA e SA DÒ un podere con casa colonica sito in Larciano, e ha condannato la promittente alienante alla restituzione degli acconti ricevuti, nella misura di L. 17.000.000, nonché al rimborso delle spese di giudizio.
Impugnata in via principale da LA La BA e DÒ SA, incidentalmente da LL OF, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Firenze, che con sentenza del 21 marzo 2000, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, ha dichiarato il contratto risolto per inadempimento del La BA e della DÒ, ha rideterminato in L. 16.000.000 la somma che doveva essere loro rimborsata, ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento di danni formulata dalla OF, ha posto a carico degli appellanti principali metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensandole tra le parti per l'altra metà. A queste pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che "unica ragione della mancata stipula va ricondotta alla mancata proprietà del bene da parte della promittente venditrice, ma appare pacifico che in realtà anche tale questione era stata risolta precedentemente (il che assorbe ogni rilievo relativo all'effettiva conoscenza di tale altruità da parte dei La BA) essendosi la OF presentata munita di procura a vendere del tutto rituale, relativa al bene de quo e rilasciata dai proprietari due giorni prima e davanti allo stesso notaio";
che "è d'altronde indiscusso che in caso di preliminare di vendita l'obbligo del promittente venditore è quello di procurarsi la proprietà del bene o di ottenere dal proprietario il consenso o l'autorizzazione alla vendita - Cass. 18.4.96 n. 3677;

14.2.77 n. 367;
11.8.90 n. 8228 - per cui non è dato vedere cosa possa imputarsi alla OF che era perfettamente in grado di vendere il bene alla data prefissata";
che "nè può sostenersi - come sembrano fare i La BA - che essi acquistando da "altri" potevano risultare meno garantiti, rispetto alla OF: invero nei loro confronti e in relazione alle garanzie loro spettanti per legge, unico interlocutore era e restava la OF personalmente e direttamente, per cui solo sulla OF continuavano a ricadere tutte le garanzie in materia di vizi o di evizione - v. Cass.

6.7.84 n. 3963
";
che "non vi è alcuna prova (che

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