Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/2022, n. 36390

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/2022, n. 36390
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36390
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nza odierna con ordinanza interlocutoria 1675/2022. Requisitorie scritte del P.M.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.Il primo motivo di ricorso, mercé il quale, richiamati gli antefatti del giudizio, l'Agenzia delle Entrate lamenta, in particolare, la violazione delle norme in materia di riscossione disciplinanti la notificazione della cartella di pagamento, in ragione della corretta applicazione delle quali rivendica la propria estraneità al procedimento di notificazione della RG 22169/20Agenzia delle Entrate-L Est. Cons. Marulli stessa ed imputa al contrario opinamento fatto proprio dal giudice del gravame di aver fatto confusione tra l'attività di iscrizione a ruolo e l'attività di riscossione, è fondato e merita accoglimento.

3. Nella procedura di riscossione dei crediti erariali a mezzo del ruolo disciplinata dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 –che all'art. 18 rende applicabili le disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – la cartella di pagamento è predisposta ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 dall'agente della riscossione sulla base dei dati contenuti nel ruolo ovvero nel documento costituito dall'elenco dei debitori con indicazione, per ciascuno , degli enti creditori e delle somme da essi dovute. La cartella viene poi notificata, secondo le modalità già indicate dall'art. 26 d.P.R. 602/1973, al debitore che ha facoltà di impugnarla avanti a giudice competente in relazione alla natura del credito azionato in conformità alle norme di rito che ne disciplinano il procedimento.

4. Questo sommaria ricognizione rende evidente che nella procedura di riscossione dei crediti erariale a mezzo ruolo si debba distinguere l'attività di accertamento e di liquidazione del credito, nel che si concreta propriamente la pretesa dell'erario, dall'attività che è invece diretta a rendere conoscibile detta pretesa al debitore per mezzo dell'attività consistente nella predisposizione del titolo di pagamento e nella sua successiva notificazione. La prima attività compete all'ente creditore, che individua i presupposti di fatto legittimanti la pretesa (attività di accertamento), ne quantifica l'ammontare (attività di liquidazione) e ne intima il pagamento al debitore. La seconda attività, che ha evidentemente carattere eventuale e che dà avvio alla procedura di riscossione del credito a mezzo ruolo, spetta viceversa alla competenza dell'agente della riscossione, che notifica al debitore la cartella di pagamento e gliene ingiunge il pagamento nel termine assegnato. RG 22169/20Agenzia delle Entrate-L Est. Cons. Marulli 5. Questo sul piano sostanziale. Se si tragua rda la sequenza procedimentale testé descritta sul piano processuale, la distinzione appena accennata si riproduce negli stessi termini. Se, per vero , il debitore abbia motivo di dolersi della pretesa esercitata nei suoi confronti per ragioni che attengonoall'esistenza o all'entità del credito azionato nei suoi confronti, dovrà rivolgere le proprie istanze nei confronti dell'ente creditore, giacché è l'attività svolta da costui ad essere messa sotto giudizio e, dunque, nell'incardinanda opposizione, la legittimazione passiva non potrà che competere all'ente creditore;
se,viceversa, le ragioni del debitore si fondano sull'attività che segue all'iscrizione a ruolo e alla notificazione della cartella di pagamento,è l'attività dell'agente della riscossione a costituire l'oggetto del processo, sicché la legittimazione passiva compete solo a quest'ultimo e,quindi, il relativo giudizio andrà incardinato nei suoi confronti. Né, tra l'uno e l'altro soggetto che siano convenuti per rispondere ciascuno in ragione dell'attività di rispettiva spettanza della dedotta illegittimità della pretesa si rende ravvisabile una fattispecie di litisconsorzio necessario perché la comune inerenza di ciascuna attività al medesimo schema procedurale non ne rende confondibile il diverso fondamento causale, radicandosi l'attività dell'ente creditore nel pregresso accertamento delle ragioni di debito, quella dell'agente della riscossione nel portare dette ragioni a conoscenza del debitore.
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