Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2022, n. 34544

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2022, n. 34544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34544
Data del deposito : 19 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGILERI TOMMASO, nato a TRAPANI il 24/01/1978 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, ELISABETTA CENICCOLA, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. D B, trasmesse digitalmente in data 29 aprile 2022. »

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/10/2020 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani in data 11/11/2019, appellata dal Procuratore generale e dall'imputato T A - il quale era stato condannato a due anni di reclusione e C 3.500 di multa per i reati, unificati ex art. 81 cod. pen., di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990, per illegale detenzione e ricettazione di un fucile semiautomatico cal. 12 con matricola abrasa, quindi clandestino, assorbita nel capo b) la contravvenzione ex art. 697 cod. pen. riferita ad otto cartucce cal. 12, fatti commessi in Salina Grande (TP), il giorno 8/10/2018 - ha riconosciuto l'aumento per la contestata recidiva reiterata specifica ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e così ha rideterminato la pena in quattro anni di reclusione ed C 1.500 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. D B, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

2.1. Con i primi tre motivi, il ricorrente si duole dell'applicazione dell'aumento di pena per l'aggravante del nesso teleologico sotto i diversi profili della violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., per essersi il giudice del gravame pronunciato oltre il devoluto con l'atto di impugnazione della Procura Generale;
della violazione dell'art. 591 con riferimento all'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. perché il giudice del gravame non ha ritenuto inammissibile per genericità l'impugnazione della Procura Generale;
della violazione degli artt. 61 n. 2 e 81 cpv cod. pen, per aver erroneamente applicato il giudice del gravame entrambi gli istituti dell'aggravante del nesso teleologico e della continuazione, tra loro incompatibili.

2.2. Con gli ulteriori tre motivi, il ricorrente si duole dell'intervenuta declaratoria di responsabilità per il reato di ricettazione, sotto diversi profili: la errata applicazione ed il vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie e sulla omessa derubricazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.

2.3. Con l'ultimo motivo subordinato, il ricorrente si duole che l'impugnata sentenza non abbia ravvisato un concorso apparente tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma, da risolvere con il criterio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen.: nello specifico, la detenzione avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella ricettazione, trattandosi di condotte ontologicamente identiche e sovrapponibili, non potendo la contraria opzione giustificarsi soltanto sulla base della diversità del bene giuridico leso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.

1.1. Il primo motivo di impugnazione assume che la Corte di appello abbia pronunciato ultra petita rispetto al ricorso di legittimità della Procura generale, convertito in appello, diretto soltanto a chiedere l'applicazione della contestata recidiva e ad emendare l'errore di diritto consistente nell'indicazione del reato più grave, individuato nella detenzione dell'arma clandestina anziché nella ricettazione della stessa, mentre l'impugnata sentenza ha dato rilievo anche alla circostanza aggravante della connessione teleologica, che il primo giudice non aveva applicato. In subordine, si deduce che tale profilo del gravame del Procuratore generale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per genericità. Il motivo non coglie nel segno. Non vi era necessità di una specifica indicazione da parte dell'impugnante intesa al recupero dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., contestata nella più grave imputazione di ricettazione del fucile con matricola abrasa: infatti, reimpostata la continuazione tra i reati con corretta indicazione di quello più grave nel capo c), tale delitto di ricettazione è stato valutato anche nelle sue componenti circostanziali, attribuendo rilievo sia all'aggravante soggettiva della recidiva, che a quella della connessione teleologica, che nell'erroneo calcolo del primo giudice era rimasta assorbita nell'aumento di pena a titolo di reato satellite. L'impugnazione del Pubblico ministero volta ad ottenere la corretta composizione del reato continuato ha pieno effetto devolutivo rispetto a tutti i profili consequenziali, in essi compresa la determinazione di una eventuale più grave pena (per analogo principio posto in tema di diversa e più grave qualifica- zione giuridica del reato, vds. Sez. 3, n. 24270 del 27/05/2010, C., Rv. 247705). Pertanto, non si apprezza alcuna violazione del principio devolutivo, bensì la corretta valorizzazione - nel calcolo della pena del reato continuato - di una circostanza aggravante contestata nell'ambito del reato più grave e ritenuta dai giudici di merito.
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