Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/1977, n. 191
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La procura ad lites e valida se rilasciata in atto diverso da quelli indicati nel terzo comma dell'art 83 cod proc civ, quando sia diretta alla nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di altro deceduto ovvero sostituito per rinuncia o per altra causa. (nella specie, si e ritenuta valida la procura conferita a margine di una comparsa scambiata dal nuovo difensore con la controparte). ( V 448/76, mass n 379093; ( V 3600/74, mass n 372114).*
Ove la parte non si avvalga della facolta di revocare il deferimento del giuramento decisorio, a seguito della modifica apportata dal giudice alla formula relativa, e lasci prestare il giuramento, l'irrevocabilita sancita dall'art 235 cod proc civ non consente l'ulteriore riesame della efficacia del prestato giuramento in relazione alla modifica della formula proposta. ( V 3490/58).*