Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2004, n. 20118

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In tema di crediti derivanti da omesso versamento dei Contributi previdenziali e o assistenziali, ove l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore rechi, a sostegno della pretesa creditoria, disposizione difforme da quella indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo - nella specie le disposizioni concernenti la morosità, ex art. 4, comma primo lett. a) legge n. 48 del 1988, in luogo delle disposizioni concernenti l'evasione contributiva, ai sensi del medesimo articolo, sub lett. c) - , nessuna rilevanza decisiva può annettersi all'inesatta indicazione, atteso che il debitore ha avuto, anche per effetto della tempestiva notifica del verbale di accertamento, ampia possibilità di risalire alla fonte dell'obbligazione e di spiegare tutte le proprie difese.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2004, n. 20118
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20118
Data del deposito : 11 ottobre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. B B - Consigliere -
Dott. D R A - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S RNATO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato F C, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F F, F C, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 415/01 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 19/06/01 R.G.N. 1085/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/07/04 dal Consigliere Dott. R F;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F R che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.12.1998 Renato Sassano proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2823 del 6.11.1998 con il quale il Pretore di Salerno gli aveva ingiunto di pagare, a favore dell'Inps la somma di L.

3.718.711 di cui L.

1.715.000 a titolo di contributi e L.

2.003.711 quali somme aggiuntive ex art. 1, c. 4, lett. a) della legge n. 48/1988, oltre a spese pari a L. 685.000. Con lo stesso atto
il Sassano proponeva opposizione a precetto - notificatogli unitamente al decreto del 21.11.1998, provvisoriamente esecutivo - con il quale gli era stato intimato il pagamento complessivo di L.

5.224.811 oltre ad interessi di mora.
L'opponente deduceva: a) che aveva pienamente assolto agli oneri contributivi, come da documentazione prodotta;
b) che le somme aggiuntive erano state erroneamente calcolate, e che gli interessi di mora non erano dovuti prima che le somme aggiuntive raggiungessero il doppio del capitale contributivo evaso;
c) che non erano dovute le spese e le competenze pretese dall'inps col precetto. Si costituiva l'Inps sostenendo la piena regolarità delle pretese contestate, e il Pretore, con sentenza del 23.12.1999 rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre, in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto, ne riduceva l'importo a L.

4.403.711. Proponeva appello il Sassano osservando che nel ricorso per ingiunzione l'Inps aveva chiesto il pagamento di somme aggiuntive ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. a) della legge n. 48/1988, sicché la pretesa veniva fondata su una ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è ricavatale da denunce o da registrazioni obbligatorie. Su questa prospettazione, l'opposizione era stata sostenuta producendo quelle denunce e attestazioni obbligatorie. Sennonché l'Inps, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, mutava radicalmente il titolo della pretesa, facendo riferimento al contenuto di un verbale ispettivo nel quale era stato accertato che le insegnanti di scuola privata gestita da esso appellante erano state denunciate per un numero di giornate lavorative inferiori a quelle risultanti dalle nomine del Provveditorato. Trattandosi di domanda nuova, la domanda proposta dall'Inps avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso l'opponente lamentava che il primo Giudice non aveva rilevato la tardività della documentazione prodotta dall'Inps, ne' aveva adottato alcuna statuizione sulla sua richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova, ne' sulla correttezza del calcolo delle somme dovute, e relativi accessori.
Resisteva l'Inps e la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 19.6.2001;
respingeva il gravame, compensando per intero le spese del grado tra le parti.
Osservava il Giudice dell'impugnazione che - secondo la giurisprudenza di legittimità - la fase monitoria del procedimento d'ingiunzione non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del rito del lavoro che, tuttavia, dev'essere osservato nel giudizio di cognizione ordinaria instaurato mediante opposizione al decreto ingiuntivo. Con la conseguenza che "nel suddetto giudizio, concernente rapporti soggetti al rito del lavoro, la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda di cui all'art. 414 c.p.c. e, pertanto, deve recare, tra l'altro, l'esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali si fonda la pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione;
sicché ove la memoria difensiva non contenga una sufficiente esposizione dei fatti o degli elementi di diritto o una sufficiente determinazione dell'oggetto, ovvero, ancora, l'indicazione specifica dei mezzi di prova eventualmente resi necessari a seguito dell'opposizione, ciò potrà condurre al rigetto della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo (con la revoca del medesimo decreto) ma non potrà comportare la nullità del ricorso monitorio o del decreto, non potendo l'inosservanza degli artt. 414 e 416 c.p.c. riverberarsi su atti precedenti il giudizio di cognizione, data l'autonomia di questi atti".
Aggiungeva il Giudice dell'appello che l'opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, anche se il Giudice del lavoro deve interpretare la domanda, così come proposta nel ricorso monitorio, tenendo conto del suo contenuto sostanziale, desumibile dalle tesi svolte nel corso del giudizio di opposizione e dalle deduzioni e richieste anche istruttorie delle parti. Nessuna specifica contestazione era stata, infine, articolata dall'opponente in ordine ai conteggi forniti dall'Istituto opposto, sicché correttamente il decreto ingiuntivo aveva fatto decorrere gli interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo.
Avverso detta sentenza il Sassano ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi. L'Istituto intimato ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 125, 183, 633, 635. 638, 645, e 420 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - lamenta il ricorrente che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello - il verbale ispettivo invocato dall'Inps gli era stato notificato più di due anni prima della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e che tale ricorso non conteneva alcun riferimento a quel verbale. Col secondo motivo - denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 645, 414, 416 e 420 c.p.c. - rileva il ricorrente che la costituzione in giudizio dell'opposto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non è disciplinata dall'art. 414 c.p.c., ma dall'art. 416 c.p.c. che prevede la costituzione del
convenuto nel termine di almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per la discussione: nella specie, l'Istituto opposto si costituì solo un giorno prima della udienza di discussione, ma il Giudice di primo grado, pur avendo rilevato tale tardività, non si era pronunziato sulla decadenza dell'Istituto dalla facoltà di allegare nuovi fatti o mezzi di prova.
Col terzo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 420 c.p.c., il ricorrente lamenta che, poiché il verbale ispettivo prodotto dall'Inps doveva ritenersi non acquisito nel rispetto del termine fissato dall'art. 416 c.p.c., il primo giudice avrebbe dovuto adottare un espresso provvedimento di ammissione dei mezzi di prova offerti dall'Inps ed assegnare all'opponente i termini perentori di cui all'art. 420, c. 7 c.p.c.. Con il quarto ed ultimo motivo - censurando l'omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. oltre all'art. 1, c. 227 della legge n. 662 del 1996 - il
ricorrente fa presente che in sede di appello aveva rilevato che le somme aggiuntive e gli interessi di mora andavano calcolati ai sensi dell'art. 1 c. 227 della legge n. 662/96 che aveva abrogato la disposizione dell'art. 4, c. 1, lett. a) della legge n. 44/88 invocata dall'Inps.
Il ricorso è solo in parte fondato.
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha chiaramente sottolineato che la prova scritta del credito dell'inps portato nel decreto ingiuntivo opposto era costituita dall'attestazione del Direttore della sede di Salerno dalla quale si evinceva che - con riferimento ai modelli DM 10/2-V dall'ottobre 1993 al dicembre 1995 - era risultato un credito di L.

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