Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 17/01/2018, n. 01897

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 17/01/2018, n. 01897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01897
Data del deposito : 17 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M F, nato a Caste] Frentano (CH) il 04/03/1952, avverso l'ordinanza n° 113/2016 I.D. del giorno 11/04/2017, della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A L T;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L T, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 24/06/2003, il G.I.P. del Tribunale di Trani disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di M F nella qualità di "responsabile legale della ditta BLEU s.r.l.", con sede in Canosa di Puglia (BA), in relazione a diversi reati ambientali;

1.1. Il Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza del 28/07/2003 dichiarava l'inefficacia della ordinanza e disponeva la immediata scarcerazione del M F.

1.2. Con sentenza del 26/06/2005 il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trani assolveva l'imputato all'esito del giudizio abbreviato;

1.3. Con sentenza in data 12/12/2013 -irrev. il 31/10/2014- la Corte di Appello di Bari, rigettava l'appello proposto dal P.M. e -ai soli effetti civili- dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

1.4. Con l'ordinanza n° 113/2016 I.D. del giorno 11/04/2017, la Corte di Appello di Bari, giudice della riparazione, rigettava l'istanza di indennizzo per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. proposta dal M.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione M F, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.), violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Deduce che le sentenze di merito avevano categoricamente, e motivatamente, escluso che all'interno della discarica "Bleu" fossero state conferite categorie di rifiuti non comprese nell'autorizzazione;
al contrario, secondo la sentenza d'appello "è emersa piuttosto la mancanza di prova concreta dello sversamento nella discarica di rifiuti non trattabili o non stoccabili in essa: non potendosi sostenere la prova del fatto unicamente con sillogismi logici, ma dovendosi verificare in concreto la specifica natura delle singole sostanze che si assumono illecitamente versate" (cfr. pag. 12 della sentenza d'appello). Assume che, inoltre, dai giudici della cognizione è stato pure esplicitamente escluso che l'inquinamento della falda fosse ascrivibile alle attività svolte dalla "Bleu" e, quindi, all'odierno ricorrente. Sostiene che il provvedimento impugnato, che assume quali presupposti del rigetto della domanda condotte escluse dalle sentenze di merito e non dedica un solo rigo alla verifica della sussistenza del "dolo" e/o della "colpa grave" quali cause di esclusione del diritto alla riparazione, nei termini indicati dalla costante giurisprudenza di legittimità.

2.1. Con memoria depositata il giorno 28/11/2017, si è costituita, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura dello Stato adducendo considerazioni avversative.
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