Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2024, n. 15865

CASS
Sentenza
17 gennaio 2024
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
17 gennaio 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi
Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 57/2024 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 17 gennaio 2024, dal Presidente Vito Di Nicola e dal relatore Domenico Fiordalisi. Il ricorrente contestava la condanna inflitta dal Giudice di Pace di Roma per non aver ottemperato a un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, sostenendo che, successivamente, gli fosse stato concesso un permesso di soggiorno provvisorio, il quale avrebbe reso il reato non più sussistente. La difesa richiedeva quindi l'annullamento della sentenza, argomentando che il decreto di espulsione fosse stato superato dalla concessione del permesso.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che il difensore non era munito di specifico mandato a impugnare, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. La Corte ha sottolineato che la mancanza di tale mandato privava il difensore della legittimazione ad impugnare, rendendo l'atto inidoneo a introdurre un nuovo grado di giudizio. Inoltre, ha ribadito che la normativa vigente mira a limitare le impugnazioni non derivanti da una scelta consapevole della parte, confermando la legittimità della disposizione contestata. Pertanto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime1

In tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata contestualmente all'impugnazione non è equipollente allo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la mera nomina non conferisce al difensore la legittimazione a impugnare.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2024, n. 15865
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15865
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Manimais 15865-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 57/2024 Presidente VITO DI NICOLA UP 17/01/2024- PAOLA MASI R.G.N. 32030/2023 DOMENICO FIORDALISI -Relatore - FILIPPO CASA FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AJ AN RN (CUI 04IBID4 ) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore B RITENUTO IN FATTO 1. RA NI RN impugna la sentenza resa dal G.d.P. di Roma il 21 marzo 2023, con la quale è stato condannato alla pena di euro 4.200,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 2 febbraio 2022, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato disposto dal Questore di Roma con provvedimento del 26 novembre 2021. 2. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, perché il 6 marzo 2023, prima della deliberazione della sentenza del giudice di merito, l'imputato avrebbe ottenuto il permesso di soggiorno provvisorio, ex art. 4, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Secondo la difesa, quindi, considerato che il decreto di espulsione del 9 agosto 2020 era stato emesso a seguito della non sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il reato sarebbe venuto meno, posto che tale decreto di espulsione era stato superato dalla successiva concessione del permesso di soggiorno provvisorio.

3. Il Tribunale di Roma, con una prima ordinanza del 12 luglio 2023, dopo aver rilevato che l'imputato non avrebbe potuto proporre appello contro la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva applicato una pena pecuniaria, prima di procedere alla riqualificazione dell'impugnazione, aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello, evidenziando l'assenza di specifico mandato a impugnare ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il Tribunale, poi, con successiva ordinanza del 21 luglio 2023, rilevato che contestualmente all'atto di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi