Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/2003, n. 12915

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Massime1

L'osservanza della disciplina collettiva, prevista dalla legge quale condizione del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, opera nel duplice senso di consentire il riconoscimento dei benefici a favore dell'imprenditore e di garantire a favore dei lavoratori dipendenti uno standard retributivo non riducibile; ne consegue che sono rilevanti, nel giudizio instaurato dal lavoratore per il conseguimento di differenze retributive, le richieste istruttorie finalizzate a dimostrare l'avvenuta richiesta di fiscalizzazione degli oneri sociali da parte della società datrice di lavoro, al fine di stabilire l'applicabilità del contratto collettivo nazionale (nella specie: dell'industria alimentare) invocato da parte ricorrente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/2003, n. 12915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12915
Data del deposito : 4 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. D R A - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRESPAN NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato M I J, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
LORENZO MAGGIORA &
C SNC, MAGGIORA LORENZO, STRADELLA ROSALBA, MAGGIORA ORIANA;



- intimati -


e sul 2^ ricorso n. 18500/00 proposto da:
LORENZO MAGGIORA &
CO SNC, MAGGIORA LORENZO, STRADELLA ROSALBA, MAGGIORA ORIANA, elettivamente domiciliati in ROMA P.LE FLAMINIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato C S F, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO CAMBONI, ARNALDO NARDUCCI, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
GRESPAN NADIA;

- intimata -
e sul 3^ ricorso n. 21578/00 proposto da:
GRESPAN NADIA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE JACOVIELLO JR, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LORENZO MAGGIORA &
C SNC, MAGGIORA LORENZO, STRADELLA ROSALBA, MAGGIORA ORIAN;



- intimati -


avverso la sentenza n. 5217/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 20/08/99 - R.G.N. 910/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;

udito l'Avvocato FOTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso previa riunione rigetto del primo motivo, rigetto dell'incidentale e inammisibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.6.1996 al Pretore di Torino, Nadia Grespan conveniva in giudizio la s.n.c. Lorenzo M &
c. ed i suoi soci Lorenzo M, R S e Oriana M, esponendo di aver prestato lavoro subordinato dall'1.10.1975 al 3.3.1988, con qualifica di operaia di 5 livello in base al ccoll. delle imprese artigiane della provincia di Cuneo, di aver lavorato per 50 ore settimanali dall'inizio del rapporto al 31.12.1978 e per 40 ore settimanali dall'1.1.1979 alla fine. La ricorrente sosteneva l'applicabilità al proprio rapporto del c.c.n.l.

6.6.1974 e seguenti dell'industria alimentare-settore dolciari, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2070 c.c. e 36 Cost., chiedendo la condanna dei convenuti a corrisponderle la somma complessiva di L.. 59.562.560 a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per straordinario, e trattamento di fine rapporto.
Resistevano i convenuti eccependo anzitutto la prescrizione dei diritti vantati dalla controparte. Tale eccezione veniva accolta dal Pretore adito il quale, con sentenza del 16.4.1997 respingeva la domanda.
Proposto appello da parte della ricorrente, e costituitosi nuovamente il contraddittorio, il Tribunale di Torino, con sentenza del 20.8.1999 respingeva l'appello, confermando, pur con diversa motivazione, la pronunzia di prime cure.
Osservava il Giudice di secondo grado:
- che correttamente il Pretore non aveva dichiarato la contumacia della società convenuta (ritenuta dall'appellante sul presupposto che la procura ad litem a margine della comparse di risposta del giudizio di primo grado era stata sottoscritta da Lorenzo M in proprio e non anche quale legale rappresentante della società) in quanto dal contesto dell'atto di appello si poteva desumere che il menzionato Lorenzo M agiva nella doppia veste;

- che, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, non si era maturata alcuna prescrizione a carico della Grespan: questa, infatti, era stata licenziata con lettera ad essa pervenuta l'11.2.1988 e successivamente ritornata al mittente perché non ritirata dalla destinataria;
il termine di preavviso era scaduto il 3.3.1988, e la lavoratrice aveva percepito le proprie spettanze, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, il 15.3.1988: ne conseguiva che, dovendosi ritenere cessato il rapporto il 3.3.1988, solo da questa data iniziava a decorrere la prescrizione, poi interrotta dalla lettera del 24.2.1993;

- che, quanto all'applicabilità del c.c.n.l. dell'industria alimentare al rapporto in questione, mentre per il periodo anteriore al 1.3.1982 la ricorrente non aveva prodotto i contratti collettivi sulla base dei quali erano state calcolate le differenze retributive, per il periodo successivo non era possibile invocare l'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale si determina in base all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) essendo tale norma inoperante con riferimento alla contrattazione collettiva di diritto comune, ne' era invocabile l'art. 36 Cost.: ed infatti, dal momento che il rapporto di lavoro era stato regolato sulla base di un contratto collettivo provinciale e non rimesso, quindi, al mero arbitrio del datore di lavoro, era onere della ricorrente dedurre e provare che la retribuzione percepita era sproporzionata rispetto al lavoro svolto, e insufficiente alle esigenze proprie e della propria famiglia.
Avverso detta sentenza la Grespan ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi. Resistono con controricorso la soc. M, Lorenzo M, Oriana M e R S, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. In prossimità dell'udienza la ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. a sua volta contenente un ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, principale ed incidentali, aventi ad oggetto la medesima sentenza. Col primo motivo del ricorso principale - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - la ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto valida la procura alle liti conferita dalla s.n.c. Lorenzo M ai difensori costituiti. In particolare - osserva - Lorenzo M, nel sottoscrivere la procura non ha specificato a quale dei tre titoli (personale, quale socio della s.n.c, e quale titolare della ditta omonima) aveva conferito la procura medesima. Di conseguenza la s.n.c. non risultava aver rilasciato alcuna procura alle liti ai difensori costituiti, i quali, perciò, rappresentavano soltanto i soci citati in proprio. Conclude la ricorrente osservando che una simile procura doveva essere dichiarata nulla, con conseguente dichiarazione di contumacia della medesima s.n.c.
Col secondo motivo - deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2070 c.c., dell'art. 4 della legge 5.8.1978, n. 502, dell'art. 1 della legge 28.11.1980, n. 782;
dell'art. 36 Cost., degli artt. 420, 421 e 425 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo - la ricorrente lamenta l'esclusione, da parte del giudice del gravame, delle prove dedotte sulla vincolatività diretta della contrattazione collettiva invocata, sulla sua utilizzabilità, in via parametrica ex art. 36 Cost., nonché l'omissione dell'interrogatorio delle parti.
In particolare, la ricorrente osserva:
a) che sin dal ricorso introduttivo aveva chiesto invano l'acquisizione dei contratti collettivi debitamente individuati (e non disconosciuti dalle controparti);

b) che la sentenza impugnata ha esaminato solo due delle quattro ragioni per le quali era stato invocato il contratto collettivo del settore industriale trascurando di esaminare, in particolare, sia il vincolo assunto dalle controparti per l'applicazione di tale contratto collettivo all'atto della richiesta di fiscalizzazione degli oneri sociali (il cui beneficio è appunto condizionato all'applicazione dei contratti collettivi di categoria), sia l'iscrizione della ricorrente alla Flai-Cgil di Torino;
in particolare, non è stato attribuito valore decisivo all'art. 4 della legge n. 502/78 ne' al consimile art. 2 della legge n.782/80 che
attribuisce i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali solo alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria stipulati dalle ooss maggiormente rappresentative ex art. 2070 c.c.;

che non è stato effettuato l'interrogatorio libero;

c) che la natura non artigianale della snc Lorenzo M è stata già l riconosciuta in precedenti specifici di questa Corte (sent. n. 4644/92 e n. 2536/87), non tenuti presenti dal Tribunale di Torino;

d) che la sentenza non ha neanche in via parametrica utilizzato la contrattazione collettiva nazionale dell'industria alimentare. Col terzo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. oltre a vizi di motivazione - la ricorrente lamenta che il Tribunale ha respinto la richiesta di straordinario senza ammettere le prove dedotte.
Con l'ultimo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. e degli artt. 420 e 421 c.p.c., oltre a vizi della motivazione - lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata non ha provveduto sulla richiesta di t.f.r, ne' ha ammesso le prove dedotte in merito.
Con un unico motivo del ricorso incidentale, i resistenti censurano il mancato accoglimento, da parte del Tribunale, dell'eccezione di prescrizione già sollevata in prime cure.
Tale ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori termine. Infatti, mentre il ricorso principale risulta notificato il 10.8.2000, quello incidentale reca come data di notifica il 20.9.2000, corrispondente al 41^ giorno successivo.

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