Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2022, n. 22405

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2022, n. 22405
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22405
Data del deposito : 8 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Sergio Burgio, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva ritenuto responsabile SA IN in ordine al delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen. ai danni del geometra ZI TI. Alla IN veniva imputato di aver incolpato, con denuncia del 5 agosto 2013, pur sapendolo innocente, il geom. TI ZI del reato di falsa perizia per aver questi redatto, nel procedimento civile n. 50347/12 pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, sede distaccata di Cefalù, la consulenza tecnica in data 16 luglio 2013 ove sarebbero state riportate valutazioni tecniche contrarie al vero e l'omissione dell'attestazione delle prove di verifica eseguite nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla consulenza.

2. SA IN, per il tramite del difensore avvocato Pasquale Di Paola, ricorre avverso la decisione, deducendo, per mezzo di un unico articolato motivo di ricorso, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art.368 cod. pen. quanto a sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo.

2.1. La difesa osserva come lo stesso procedimento penale celebratosi nei confronti del consulente tecnico e concluso con l'archiviazione e quello civile avessero convenuto nel ritenere erronea l'indicazione della misurazione dello spazio utile per l'attraversamento della stradina oggetto della contesa giudiziaria, mentre nessun cenno veniva svolto dalla decisione in ordine all'omessa verifica della linea del possibile transito. Ciò implica la veridicità del fatto addebitato in denuncia presentata dalla ricorrente nella parte in cui aveva rilevato gli errori del consulente tecnico, con conseguente mancanza dell'elemento oggettivo del delitto di calunnia che presuppone la non veridicità di quanto denunciato.

2.2. Egualmente insussistente sarebbe l'elemento soggettivo;
la ricorrente, persona ottuagenaria che aveva appreso dal consulente di parte, geometra Luciano Glorioso, dell'erronea indicazione delle misurazioni che erano superiori a quelle reali e che nel corso del sopralluogo del 28 giugno 2013 non era stata effettuata nessuna prova di transito, aveva proposto querela deducendo dati effettivamente esistenti e pertanto non poteva avere la certa consapevolezza di accusare una persona che sapeva innocente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza, poiché il ricorso non è manifestamente infondato, deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per intervenuta prescrizione e con rinvio agli effetti civili al Giudice civile competente.

2. Deve premettersi che il procedimento traeva origine dalla querela presentata dalla ricorrente nei confronti del geom. ZI TI, in

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