Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25824

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25824
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOUAID MOHAMMED nato il 14/09/1965 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M C;
lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23.9.2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Novara in data 20.4.2021, all'esito di dibattimento instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva ritenuto S M responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 2000 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per mesi tre. L'imputato era stato rintracciato alla guida di un autoveicolo benché la patente di guida gli fosse stata revocata sin dal 2.1.2012 con decreto del Prefetto di Novara reputando che la condotta a lui addebitata non rientrasse tra quelle oggetto di depenalizzazione essendo già stata contestata nel 2017 eguale violazione sanzionata in via amministrativa.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 116 comma 17 C.d.S. e vizio di motivazione. Assume che non vi é la prova della definitività dell'accertamento relativo alla asserita precedente violazione della medesima norma. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod.pen. ed il vizio di motivazione. Assume che la sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni per cui non possono essere valorizzate le spiegazioni rese dal prevenuto. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 53 della I. n. 689 del 1981 ed il vizio di motivazione. Assume che a fronte della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria la Corte d'appello ha apoditticamente concluso che l'imputato non offre sufficienti garanzie di solvibilità mentre tale tipo di valutazione non dovrebbe trovare ingresso.
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