Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2005, n. 8575

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Poichè il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che contenesse la previsione di un arbitrato rituale una clausola contrattuale che aveva previsto una soluzione extragiudiziale della controversia - di natura tecnica ed affidata in prima battuta ai rispettivi tecnici - per le sole vertenze relative alle modalità d'esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2005, n. 8575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8575
Data del deposito : 26 aprile 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V A - Presidente -
Dott. D J R - Consigliere -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. M D C L - rel. Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SNTENZA
sul ricorso proposto da:
LENA COSTRUZIONI SPA in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore F L, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato I F, difeso dall'avvocato PERRICONE SRGIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
DARA GAETANA, GIOIA COSIMO, GIOIA ANNA, GIOITI GABRIELE, GIOIA LUCINA, tutti in qualità di eredi di GIOIA GIOVANNI: PIRICÒ MARIA PIA, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui minori ANNA GIOIA, GIOVANNI GIOIA, ANTONIO GIOIA, COSIMO GIOIA: tutti nella qualità di eredi di GIOIA GIAMMARCO, domiciliati ex lege a ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato A F giusta delega in atti;

- controricorrenti con due separati controricorsi - avverso la sentenza n. 1104/01 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 12/12/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/02/05 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30/5/1988 G Gioia conveniva in giudizio s.p.a. L Cruzioni alla quale esso attore aveva commesso, con contratto di appalto del 9/10/1986. le opere di completamento di tre villette site in Palermo. Il Gioia deduceva che l'impresa appaltatrice si era impegnata a realizzare le opere commesse in conformità alla rilasciata concessione edilizia ed al successivo approvato progetto di variante, concessione e varianti che erano state richieste dalla stessa L Cruzioni la quale si era altresì impegnata a sostenere i relativi oneri nonché ad ultimare tutte le opere nel termine di sei mesi dalla data della concessione edilizia, il corrispettivo dell'appalto era stato determinato in complessive L. 930.000.000 già interamente versate. Poiché la convenuta non aveva rispettato il previsto termine di consegna il Gioia chiedeva la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno subito per l'inadempimento della controparte nonché la restrizione delle somme erogate in eccedenza rispetto alle opere di fatto eseguite.
La s.p.a. L Cruzioni, costituitasi, eccepiva l'incompetenza del giudice adito in quanto le parti, con apposita clausola negoziale, avevano affidato la risoluzione di ogni controversia derivante dal contratto di appalto ad un istituendo collegio arbitrale. Nel merito la convenuta sosteneva l'infondatezza della domanda proposta dal Gioia e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni. Con sentenza 28/9/1999 l'adito tribunale di Palermo, disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, dichiarava risolto contratto di appalto in questione per colpa e fatto della L Cruzioni ed accoglieva la domanda avanzata dall'attore di risarcimento danni determinandone l'ammontare in L. 697.751.530.
Avverso la detta sentenza la società soccombente proponeva appello ;

quale resistevano Dara Gaetana nonché C. A, G e L G quali eredi di G G. Rimenavano invece contumaci P M P ed i figli minori A, G A e C G, tutti eredi di G G altro erede dell'originario attore G G.
Con sentenza 12/12/2001 la corte di appello di Palermo rigettava il gravame osservando: che dal tenore letterale dell'articolo 12 del contratto d appalto sottoscritto dalle parti il 9/10/1986 risultava chiaro che i contraenti avevano inteso compromettere in arbitri non tutte le controversie che sarebbero insorte in relazione al rapporto derivante dal contratto, ma solo quelli di natura strettamente tecnica;
che in ogni caso le parti avevano previsto so lo la facoltà e non l'obbligo di compromettere in arbitri le controversie tra loro insorgende: che le parti avevano stabilito in L. 930.000.000 il corrispettivo dell'appalto riferito sia alle opere già realizzate sia ai lavori di completamento da realizzare secondo il progetto redatto dalla L Cruzioni i conformità alla concessione edilizia ed al progetto di variante: che il corrispettivo dell'appalto era comprensivo anche di tutti gli oneri, spese e costi relativi al rilascio della concessione edilizia;
che, come risultava dai documenti esibiti dalle parti, alla data di sottoscrizione del contratto di appalto la L Cruzioni era consapevole del fatto che le opere da lei stessa realizzate erano parzialmente difformi da quelle previste dalla concessione edilizia del 1980;
che, come poteva ritenersi accertato in base alle risultanze documentali, la L Cruzioni aveva assunto l'obbligo di curare, assumendosene il relativo onere economico, il rilascio della concessione edilizia relativa al progetto di variante;
che tale variante, benché approvata dalla CLE. non era stata autorizzata per il mancato pagamento da parte della richiedente degli oneri dovuti;
che pertanto risultava provato l'inadempimento contrattuale dell'impresa appaltatrice;
che il c.t.u.. nel quantificare il costo delle opere necessarie per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, aveva seguito metodo corretto e condivisibile;
che dall'accertato inadempimento della L Cruzioni derivava l'infondatezza della pretesa risarcitoria quest'ultima.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo è stata chiesta dalla s.p.a. L Cruzioni con ricorso affidato a quattro motivi lustrati da memoria. Hanno resistito con separati controricorsi: a) Dara Gaetana nonché C, A, G e L G;
b) P M P, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori A, G, A e C G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la resistente P M P - in proprio e nella indicata qualità - ha eccepito l'inammissibilità del ricorso:
a) per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado essendo stato l'atto di appello avverso detta sentenza notificato ad essa Pirico in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sui quattro figli minori, in unica copia e con notifica effettuata presso la residenza personale di essa Pirico e non nel domicilio eletto presso il suo difensore ed indicato nella procura rilasciata calce all'atto di precetto notificato alla L Cruzioni in forza della pronuncia di primo grado;
b) per la notifica del ricorso mediante consegna due copie e non di cinque (una per ogni destinatario).
L'eccezione è infondata atteso che, come è ormai principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la norma la quale dispone che la notifica dell'atto di impugnazione deve essere eseguita mediante consegna di tante copie quanto solo le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nell'ipotesi (che ricorre appunto nella specie) in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante sul piano sostanziale di altro soggetto, poiché in tal caso, mancando pluralità di rapporti processuali, soltanto il rappresentante riveste la qual di parte nel giudizio (tra le tante, sentenze 22/7/2003 n. 11352;
30/1/2003 1396;
28/3/2001 n. 4529
). Va peraltro osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte all'elezione di domicilio contenuta nel precetto non può essere ricondotta al contrario di quanto sostenuto dalla Piricò - l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 330 c.p.c. che consegue invece unicamente all'elezione domicilio contenuta nell'atto di notificazione della sentenza (sentenze 9/8/2004 n.

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