Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/12/2022, n. 35885
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to la seguente SENTENZA sui ricors i riuniti iscritt i ai nn. 11511/2013 R.G., 11528/2013 R.G., 11535/2013 R.G. e 11564/2013 R.G.,proposti da : A)ricorso n. 11511/2013 R.G.: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro LIGUORI GILDA,elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. Francesco D’Ayala Valva dal quale è rappresentata e difesain virtù di procura speciale per Notar T S del 22 maggio 2013,n. 1275 rep., - controricorrente e ricorrente incidentale – AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES –IRPEF 2003. R.G. NN. 11511-11528-11535-11564/2013 Cons. est. V L avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIAn. 81/46/2012, depositata il 13 marzo 2012;B)ricorso n. 11528/2013 R.G.: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro MA.DE.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Frattamaggiore (NA), corso Durante n. 272, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. Francesco D’Ayala Valva dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REG IONALEdellaCAMPANIA n. 80 / 46 /201 2 , depositata il 13 marzo 2012 ;C)ricorso n. 11535/2013 R.G.: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro VITALE MARIA,elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. Francesco D’Ayala Valva dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale per Notar T S del 22 maggio 2013,n. 1277 rep., - controricorrente e r icorrente incidentale – R.G. NN. 11511-11528-11535-11564/2013 Cons. est. V L avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REG IONALEdellaCAMPANIA n. 79/46/2012 , depositata il 13 marzo 2012;D)ricorso n. 11564/2013 R.G.: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro VITALE CATERINA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. Francesco D’Ayala Valva dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale per Notar T S del 22 maggio 2013,n. 1276 rep., - controricorrente e r icorrente incidentale – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REG IONALEdellaCAMPANIA n. 82 /46/2012 , depositata il 13 marzo 2012;udita la relazione svolta nella pubblica udienza 24giugno 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l.28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere V L;dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. F T,ha così concluso: a) per il ricorso n. 11511/2013 R.G.: accoglimento del ricorso principale;b ) per il ricorso n. 11528/2013 R.G.: accoglimento del ricorso principale, declaratoria di inammissibilità ovvero rigetto del ricorso incidentale;c) per il ricorso n. 11535/2013 R.G.: accoglimento del ricorso principale;d ) per il ricorso n. 11564/2013 R.G.: accoglimento del ricorso principale. FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento n. REF01T200192/2007, notificato il 6 aprile 2007,l’Agenzia delle entrate – Direzione p rovinciale II di Napoli, accertava nei confronti di L Gilda maggiori redditi da R.G. NN. 11511-11528-11535-11564/2013 Cons. est. V L partecipazione nella società MA.DE.R. s.r.l.(della quale era socia per il 33,33%), esercente l’attività di commercio di articoli igienici, e quindi una maggiore imposta IRPEFper l’importo di € 287.463,84 per l’anno 2003, oltre relative addizionali regionale e comunale, derivatele dall’accertamento di maggiori redditi in capo alla società partecipata. 1.1. Avverso tale avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 697/32/2009, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato. 1.2. Interposto gravame dall’Ufficio la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 81/46/2012, pronunciata il 31 gennaio 2012 e depositata in segreteria il 13 marzo 2012, rigettava l’appello. 1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi (ricorso iscritto al n. 11511/2013 R.G.). Resiste con controricorso la contribuente L Gilda, la quale propone altresì ricorso incidentale, sulla base di ottomotivi. 2. Con avviso di accertamento n. REF03T200084/2007, notificato il 20 febbraio 2007, l’Agenzia delle entrate – Direzione p rovi nciale II di Napoli accertava nei confronti della società MA.DE.R. s.r.l., esercente l’attività di commercio di articoli igienici e sanitari, maggiore IRPEG per l’importo di € 1.076.114,67, maggiore IRAP per € 135.514,33 e maggiore IVA per € 386.21402 per l’anno 2003, a seguito del recupero a tassazione di passività indebitamente eliminate ex art. 14 legge 27 dicembre 2002, n. 289, ricavi occulti, illegittimo ammortamento di costi e omessa imputazione a conto economico di un premio su acquisti. R.G. NN. 11511-11528-11535-11564/2013 Cons. est. V L 2.1. Avverso tale avviso di accertamento la MA.DE.R. s.r.l. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 696/32/2009, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato. 2.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 80/46/2012, pronunciata il 31 gennaio 2012 e depositata in segreteria il 13 marzo 2012, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. 2.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione (iscritto al n. 11528/2013 R.G.) l’Agenzia delle entrate, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso la MA.DE.R. s.r.l., che propone altresì ricorso incidentale sulla base di ottomotivi. 3. Con avviso di accertamento n. REF01T200442/2007, notificato il 19 giugno 2007, l’Agenzia delle e ntrate – Direzione p rovinciale II di Napoli, accertava nei confronti di V M maggiori redditi da partecipazione nella società MA.DE.R. s.r.l. (della quale è socia per il 33,34%), esercente l’attività di commercio di articoli igienici esanitari, e quindi maggiore IRPEFper l’importo di € 293.633,33per l’anno 2003, oltre relative addizionali regionale e comunale, derivatele dall’accertamento di maggiori redditi in capo alla società partecipata. 3.1. Avverso tale avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 38/12/2010, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato. 3.2. Interposto gravame dall’Ufficio la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 79/46/2012, pronunciata il 31 gennaio 2012 e depositata in segreteria il 13 marzo 2012, rigettava l’appello. R.G. NN. 11511-11528-11535-11564/2013 Cons. est. V L 3.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione(ricorso iscritto al n. 11535/2013 R.G.). l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la contribuente V M, la quale propone altresì ricorso incidentale, sulla base di ottomotivi. 4. Con avviso di accertamento n. REF01T200137/2007, notificato il 4 aprile 2007, l’Agenzia delle e ntrate – Direzione p rovinciale II di Napoli, accertava nei confronti di V C maggiori redditi da partecipazione nella società MA.DE.R. s.r.l. (della quale è socia per il 33,33%), esercente l’attività di commercio di articoli igienici e sanitari, e quindi maggiore IRPEF per l’importo di € 287.552,19per l’anno 2003, oltre relative addizionali regionale e comunale, derivatele dall’accertamento di maggiori redditi in capo alla società partecipata. 4.1. Avverso tale avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 698/32/2009, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato. 4.2. Interposto gravame dall’Ufficio la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 82/46/2012, pronunciata il 31 gennaio 2012 e depositata in segreteria il 13 marzo 2012, rigettava l’appello. 4.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (ricorso iscritto al n. 11564/2013 R.G.). l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la contribuente V C, la quale propone altresì ricorso incidentale, sulla base di sette motivi. 5. Con ordinanza interlocutor ia dell’11 gennaio 2021 la Corte disponeva la riunione dei ricorsi suddetti, nonché l’acquisizione dei fascicoli di merito. R.G. NN. 11511-11528-11535-11564/2013 Cons. est. V L 6. All’udienza pubblica del 24 giugno 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. harassegnato le proprie conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, devono essere esaminati preliminarmente il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società MA.DE.R. s.r.l. avverso la sentenza della C.T.R. della Campania n. 80/46/2012 depositata il 13 marzo 2012, ed il ricorso incidentale proposto dalla MA.DE.R. s.r.l., trattandosi di ricorsiattinente all’avviso di accertamento nei confronti della predetta società MA.DE.R. s.r.l., che costituisce il presupposto dei conseguenti accertamenti di maggiori redditi da partecipazione societaria nei confronti dei soci. 8. (ricorso n. 11528/2013 R.G.) – Con l’avviso di accertamento impugnato (n. REF03T200084/2007 ) l’Agenzia delle e ntrate – Direzione provinciale II di Napoli ha recuperato a tassazione le seguenti voci: 1) passività eliminate ex art. 14 legge n. 289/2002 (€ 1.168.811,77 dal conto debiti v/ fornitori e dal conto corrente bancario), in quanto rilevateal 31 dicembre 2003 e non al 1° gennaio 2003, come richiesto dalla norma sulla regolarizzazione contabile;2) ricavi occulti per € 1.828.572,05, accertati sulla base dell’inattendibilità contabile derivata: i) dall’inverosimiglianza di un utile di € 32.000,0 0 su un volume d’affari di € 24.700.000,00 circa;ii) dall’illegittima regolarizzazione di cui sopra e da altre irregolarità, quali la tardiva esibizione del libro cespiti ammortizzabili e l’assenza delle annotazioni ad esso relative anche nel libro inventari, da cui mancava pure la trascrizione di bilancio e inventario 2004;iii ) assenza di scritture ausiliarie di magazzino, e presenza solo di schede fornitori riportanti i loro nomi, il codice dei beni e i relativi costi di acquisto e vendita, il ricarico, le giacenze iniziali, gli acquisti e le vendite dell’anno;3) R.G. NN. 11511-11528-11535-11564/2013 Cons. est. V L illegittimo ammortamento di costi per manutenzione straordinaria di immobile locato (€ 15.142,26), laddove il contratto riserva v a al conduttore solo la piccola manutenzione agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari;4) omessa imputazione a conto economico di un premio su acquisti di € 5.403,00, erroneamente inserito in un importo stornato dai premi 2003 in quanto di competenza dell’anno 2002. L’impugnazione dell’avviso di accertamento in questione riguardava soltanto i primi due rilievi.
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