Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 16838

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 16838
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16838
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 27923/2020 la causa è stata rrviata aila pubblica udienza (anche al fine di avere ogni notizia utile sul giudizio per querela di falso proposta nel giugno 2016 avverso la relata di notifica dell'atto di appello). Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Il Fallimento controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa a p P .laz:one artt. 137, 138 e 140 c.p.c., perché la notificazione de_Tatto di citazione, introduttivo dei giudizio di primo grado, deve essere ritenuta inesistente, essendo avvenuta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ipresso un indirizzo errato quanto al numero civico, posto che i ricorrenti rlsiedevano in via Antonio Ciamarra n. 223, e non 233, dove invece la notificazione è stata eseguita;
2) con il secondo motivo, la nullità della notificazione dell'atto di appello, posto che essi non hanno affatto ricevuto neppure tale atto, in quanto inviato sempre ai civico n. 233, sebbene l'ufficiale giudiziario abbia attestato la consegna della doppia copia alla Parenti, anche per il marito G, circostanza questa non vera, in quanto essi, quel giorno, non si trovavano nella loro abitazione, come risulta dedotto nel gwiclizio per querela di falso in via principale, dagli stessi proposto con atto di citazione del 20 giugno 2016, pendente presso il Tribunale di Roma al n.r.g. 49009/16;
3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 445 c.p.p., per avere la decisione impugnata attribuito rilevanza alla sentenza penale di patteggiamento, non avente però valenza probatoria„ ma solo indiziaria, in particolare con riguardo al danno liquidato, che emerge solo dai capi di imputazione, ma non è mai stato oggetto dell'accertamento penale;
4) con il quarto motivo, la vieiaz:one degli artt. 1292, 1299, 1300, 1301, 1304 e 2407 c.c., 112 C.p.C., perché la corte del merito ha liquidato un danno superiore a quanto ricniesto dalla procedura, la quale contro i sindaci aveva avanzato la domanda risarcitoria fino alla somma di lire un miliardo, senza domandare anche la rivalutazione e gli interessi, richiesti solo con l'atto di appello, onde la corte territoriale avrebbe dovuto tare la condanna entro tale somma, nonché perché la Corte ci'ucpeiic ha omesso di considerare la transazione del terzo sindaco condanhancio gli istanti all'intero importo del danno, senza rclu o della quota transatta.

2. in memoria dei novembre 2020, il Fallimento controricorrente ha dedotto che la d:uercla di falso in via principale proposta dalla Parenti e la: C LuHL qqn sentenza n. 6016/2020 del 10/4/2020, è stata dicl-ìiarata :n'ammissibile dal Tribunale di Roma. I ricorrenti hanno rep.icato d: avere impugnato detta decisione e che la causa pende presso io Corte d'appello di Roma.

3. Le prime due censure sono inammissibili.

3.1. inanmnissibi:e è anzitutto la seconda censura e non merita, al riguardo, accoglimento la richiesta di sospensione del processo avanzata dai ricorrenti, in calce al secondo motivo, a pag. 7 del ricorso, sino all'esito definitivo del giudizio per querela di falso, p -oposto :dagli stessi successivamente alla pubblicazione della sentenza CI:2HD Corte d'appello qui impugnata. Invero, questa Corte ha già chiarito (Cass. 22517/2014;
conf. Cass.11327/2017) che «le nullità della sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via media!a„ da nullità occorse nel procedimento di merito possono 655e52 dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risulti 70 da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, CIJ3C io pronuncia delta sentenza impugnata, una querela di falso reiat;vamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità delle sottoscrizioni del mandato relativo allatto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la centificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso cassazione. con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospei:sione necessaria, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., con c17! d/zio di legittimità». Invero, ove si adduca, nel giu.q:zic sasso: ore, la falsità degli atti del procedimento di merito, ,c. nse:eic di rDiSO va proposta in via principale, in quanto l'impugnaz one per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.„ costitusce„ una volta definitivamente accertata la falsità CnC;i'aLlio questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi dare luogo, nello stesso giudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di
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