Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 30/10/2020, n. 24133

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 30/10/2020, n. 24133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24133
Data del deposito : 30 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 28070-2014 proposto da: - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO e ANTONINO SGROI;

- ricorrente -

contro

RR EN, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che 1o rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 667/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/09/2014, R.G.N. 160/2014. R.G.28070/2014 RI

LEVATO CHE

1 ER TO, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'ENI, già italgas e Società Italiana per il Gas, dal 1° gennaio 1980 al 30 aprile 2008, periodo nel quale era stato obbligatoriamente iscritto sia all'AGO sia al Fondo integrativo a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (di seguito Fondo), e di essere titolare di pensione di vecchiaia dal 1° luglio 2010, affermava di aver chiesto, e di essere stato ammesso, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, dal periodo in cui era stato posto in mobilità, maggio 2008, al secondo trimestre del 2010, allorché si erano compiuti i requisiti di legge per la prestazione integrativa, e di aver omesso il versamento relativo al terzo trimestre 2009;

2. riferiva che l'Inps provvedeva all'annullamento della contribuzione successivamente versata per intervenuta decadenza dal diritto alla prestazione integrativa a carico del Fondo e che, pertanto, agiva per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico integrativo, tenuto conto della contribuzione integrativa versata al Fondo Gas, e per la condanna dell'Inps alla riliquidazione della pensione e al pagamento degli arretrati;

3. il Tribunale ha accolto la domanda, con decisione confermata dalla Corte d'appello, con sentenza dell'Il agosto 2014;

4. per la Corte di merito, nel caso di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente nel versamento dei contributi al Fondo integrativo, il diritto alla prestazione si perfeziona, secondo il disposto dell'art. 16, d.lgs. n.1084 del 1971, al compimento del sessantesimo anno di età, purché si possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al Fondo (come nel caso del ER);
i contributi versati in ritardo rispetto ai termini fissati sono da ritenersi indebiti e devono essere restituiti d'ufficio ma ciò non realizza alcuna ipotesi di recesso o decadenza dalla facoltà esercitata;
alla stregua del quadro normativo, e in assenza di ulteriori specificazioni, in caso di omissione nel pagamento di una rata, con ripresa dei versamenti a partire dal trimestre immediatamente successivo, ciò non costituiva espressione della volontà di cessare dalla contribuzione volontaria;
nessun effetto decadenziale poteva annettersi a siffatta omissione, sì da vanificare tutti i versamenti posteriori;
il diritto alla prestazione integrativa discendeva dall'età raggiunta e da una certa durata del periodo di iscrizione al fondo, non rinvenendosi alcuna menzione dell'avvenuto versamento integrale, né veniva ricollegata alcuna decadenza all'omissione nella quale era incorso il ER;
il carattere eccezionale delle norme sulla decadenza ne impediva l'applicazione in via estensiva o analogica;
nessuna disposizione sanzionava il versamento delle contribuzioni volontarie in via non continuativa e i requisiti per la prestazione prescindevano dal riscontro di tale carattere, richiedendo soltanto il compimento dell'età o soglie temporali d'iscrizione al fondo;
la normativa generale sulla contribuzione volontaria escludeva che al tardivo o omesso pagamento di un trimestre potesse riconnettersi l'esclusione del beneficio in questione sicché, una volta concessa l'autorizzazione, il contribuente volontario non decadeva dal diritto, anche se interrompeva il versamento per poi riprenderlo successivamente;

5. avverso tale sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato ad un motivo cui resiste, con

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