Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2023, n. 17156

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2023, n. 17156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17156
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di C C, nato a Cariati 1'8.8.1985, T P, nato a Foggia il 23.3.1985, contro l'ordinanza dell'1.10.2022 del GIP presso il Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale P M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento dell'1.10.2022, il GIP presso il Tribunale di Macerata, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di dissequestro e restituzione proposta dalla difesa di C C e P T nell'ambito del procedimento inscritto al

RGNR

1903/22, con riguardo ai telefoni cellulari già attinti da decreto di sequestro probatorio;

2. ricorre per cassazione il difensore del C e del T deducendo:

2.1 violazione di legge per apparenza della motivazione, sia quanto al decreto del PM che alla decisione del GIP: rileva che, con provvedimento del 16.6.2022, emesso Jalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, era stata disposta una perquisizione locale e personale finalizzata al reperimento di elementi di prova in ordine ai fatti di reato per i quali si procedeva e sottolinea come il decreto fosse gravemente viziato in quanto privo dei requisiti minimi di strumentalità, coerenza, completezza e ragionevolezza difettando ogni relazione tra gli apparati attinti dal sequestro e le contestate condotte delittuose, con particolare riguardo agli smartphone, mai utilizzati a tal fine;
segnala che i gravi indizi di colpevolezza che, contestualmente alla perquisizione, avevano portato alla adozione della misura personale della custodia in carcere, erano venuti meno in base inducendo il GIP alla sua revoca;
ribadisce, quindi, la carenza motivazionale del provvedimento di perquisizione e sequestro e la illegittimità della mancata restituzione di quanto appreso, alla luce del sostanziale mutamento del quadro accusatorio;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la correttezza del provvedimento adottato dal GIP poiché gli odierni ricorrenti avevano contestato sia il rigetto della richiesta di restituzione avanzata al PM che, anche, l'originario decreto di sequestro probatorio, senza tuttavia avere attivato lo specifico rimedio di cui all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. o quello di cui all'art. 257 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nei
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