Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/10/2018, n. 27164

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/10/2018, n. 27164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27164
Data del deposito : 26 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14057-2016 proposto da:

RADIO CENTERB D.

0.0., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO

107, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentata e difesa dagli avvocati B R e P F;

- ricorrente -

contro

RADIO DANCE DI STEFANO MARASSI & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

FRACASSINI

4, presso lo studio dell'avvocato A N, rappresentata e difesa dagli avvocati M L, P G e F V;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 717/2015 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 30/11/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2018 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati M R per delega degli avvocati B R e G G e F V.

FATTI DI CAUSA

1.- La Radio Dance, emittente radiofonica italiana operante in ambito locale, con sede a Trieste, ha ottenuto dal Tribunale di Trieste tutela cautelare e, nel successivo giudizio di merito, la condanna della Radio Center, emittente slovena con sede in Ljubljana, al risarcimento dei danni, in conseguenza di indebite interferenze radiofoniche provenienti da un impianto di quest'ultima sito in Slovenia, integranti molestia, spoglio e concorrenza sleale, che pregiudicavano e in alcune zone annullavano la ricezione dei programmi nel bacino di utenza di riferimento dell'attrice. 2.- La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 30 novembre 2015, ha rigettato il gravame della Radio Center e, in particolare, i motivi riguardanti sia il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice straniero, per le ragioni indicate in altra sentenza della medesima Corte, la quale aveva evidenziato la necessità di Ric. 2016 n. 14057 sez. SU - ud. 11-09-2018 -2- avere riguardo al luogo ove era avvenuta la lesione del diritto della vittima, a norma dell'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sia la prova delle interferenze e della loro imputabilità alla convenuta;
ha giudicato irrilevanti questioni estranee all'ambito privatistico del rapporto dedotto in causa, come quelle relative al possesso da parte delle due emittenti di titoli abilitativi rilasciati dalle rispettive autorità nazionali (concernenti frequenze diverse, Radio Dance 93,900, Radio Center 93,800) e alla cooperazione tra gli Stati nella regolamentazione delle frequenze radio transfrontaliere, riguardando la controversia la tutela del possesso di frequenza radio «da tempo e con anteriorità» utilizzata dall'attrice;
infine ha rigettato il motivo riguardante la denunciata assenza di una situazione di concorrenzialità tra le due emittenti, invece configurabile in concreto. 3.- Avverso questa sentenza la Radio Center ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui si è opposta la Radio Dance con controricorso e memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani, i quali si sarebbero attribuiti poteri giurisdizionali di cui erano sforniti, avendo pronunciato sentenza nei confronti di una società straniera fuori dei casi previsti dalla legge, in luogo del giudice competente che era quello della Slovenia (a Tinjan) ove era localizzato l'impianto che emetteva le onde che si assumevano disturbatrici, a norma degli artt. 2, comma 1, e 5, n. 3, del citato Regolamento CE n. 44 del 2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituiti, con decorrenza 10 gennaio 2015, dagli artt. 4, comma 1, e 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012) e dell'art. 21 c.p.c., con riferimento al luogo ove era Ric. 2016 n. 14057 sez. SU - ud. 11-09-2018 -3- avvenuto il fatto denunciato con l'azione possessoria e di danno temuto. 1.1.- Il motivo è infondato. Si premette, in punto di fatto, che Radio Center legittimamente trasmette dall'impianto sloveno su una frequenza (93,800) diversa da quella di Radio Dance (93,900) e che l'illiceità di quella trasmissione si è realizzata in Italia, a causa della sua interferenza con il segnale di irradiazione di onde elettromagnetiche dall'impianto italiano legittimamente appartenente a Radio Dance. Pertanto, il luogo dell'«evento dannoso» è da individuare in quello dell'impianto di quest'ultima in Italia (a Conconello, in provincia di Trieste), ai sensi dell'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), ivi essendosi verificata la «lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione» (Cass. SS.UU. n. 8571/2015, n. 8076/2012, n. 28811/2011, n. 6499/1995). Il luogo in cui è collocato l'impianto della Radio Center in Slovenia, non essendo quello in cui si è verificato nemmeno il «danno iniziale» della fattispecie illecita (nel senso elaborato da Cass. SU n. 9533/1996, 8571/2015, 8145/1998;
Corte giust.
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