Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/10/2018, n. 27164
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14057-2016 proposto da: RADIO CENTERB D.0.0., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentata e difesa dagli avvocati B R e P F;- ricorrente -contro RADIO DANCE DI STEFANO MARASSI & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell'avvocato A N, rappresentata e difesa dagli avvocati M L, P G e F V;- controricorrente - avverso la sentenza n. 717/2015 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 30/11/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2018 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati M R per delega degli avvocati B R e G G e F V. FATTI DI CAUSA 1.- La Radio Dance, emittente radiofonica italiana operante in ambito locale, con sede a Trieste, ha ottenuto dal Tribunale di Trieste tutela cautelare e, nel successivo giudizio di merito, la condanna della Radio Center, emittente slovena con sede in Ljubljana, al risarcimento dei danni, in conseguenza di indebite interferenze radiofoniche provenienti da un impianto di quest'ultima sito in Slovenia, integranti molestia, spoglio e concorrenza sleale, che pregiudicavano e in alcune zone annullavano la ricezione dei programmi nel bacino di utenza di riferimento dell'attrice. 2.- La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 30 novembre 2015, ha rigettato il gravame della Radio Center e, in particolare, i motivi riguardanti sia il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice straniero, per le ragioni indicate in altra sentenza della medesima Corte, la quale aveva evidenziato la necessità di Ric. 2016 n. 14057 sez. SU - ud. 11-09-2018 -2- avere riguardo al luogo ove era avvenuta la lesione del diritto della vittima, a norma dell'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sia la prova delle interferenze e della loro imputabilità alla convenuta;ha giudicato irrilevanti questioni estranee all'ambito privatistico del rapporto dedotto in causa, come quelle relative al possesso da parte delle due emittenti di titoli abilitativi rilasciati dalle rispettive autorità nazionali (concernenti frequenze diverse, Radio Dance 93,900, Radio Center 93,800) e alla cooperazione tra gli Stati nella regolamentazione delle frequenze radio transfrontaliere, riguardando la controversia la tutela del possesso di frequenza radio «da tempo e con anteriorità» utilizzata dall'attrice;infine ha rigettato il motivo riguardante la denunciata assenza di una situazione di concorrenzialità tra le due emittenti, invece configurabile in concreto. 3.- Avverso questa sentenza la Radio Center ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui si è opposta la Radio Dance con controricorso e memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani, i quali si sarebbero attribuiti poteri giurisdizionali di cui erano sforniti, avendo pronunciato sentenza nei confronti di una società straniera fuori dei casi previsti dalla legge, in luogo del giudice competente che era quello della Slovenia (a Tinjan) ove era localizzato l'impianto che emetteva le onde che si assumevano disturbatrici, a norma degli artt. 2, comma 1, e 5, n. 3, del citato Regolamento CE n. 44 del 2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituiti, con decorrenza 10 gennaio 2015, dagli artt. 4, comma 1, e 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012) e dell'art. 21 c.p.c., con riferimento al luogo ove era Ric. 2016 n. 14057 sez. SU - ud. 11-09-2018 -3- avvenuto il fatto denunciato con l'azione possessoria e di danno temuto. 1.1.- Il motivo è infondato. Si premette, in punto di fatto, che Radio Center legittimamente trasmette dall'impianto sloveno su una frequenza (93,800) diversa da quella di Radio Dance (93,900) e che l'illiceità di quella trasmissione si è realizzata in Italia, a causa della sua interferenza con il segnale di irradiazione di onde elettromagnetiche dall'impianto italiano legittimamente appartenente a Radio Dance. Pertanto, il luogo dell'«evento dannoso» è da individuare in quello dell'impianto di quest'ultima in Italia (a Conconello, in provincia di Trieste), ai sensi dell'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), ivi essendosi verificata la «lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione» (Cass. SS.UU. n. 8571/2015, n. 8076/2012, n. 28811/2011, n. 6499/1995). Il luogo in cui è collocato l'impianto della Radio Center in Slovenia, non essendo quello in cui si è verificato nemmeno il «danno iniziale» della fattispecie illecita (nel senso elaborato da Cass. SU n. 9533/1996, 8571/2015, 8145/1998;Corte giust. UE 16 luglio 2009, C-189/08), non è idoneo a giustificare il radicamento della giurisdizione slovena. La Corte di giustizia UE ha precisato che la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» si riferisce al luogo in cui è sorto il danno, nozione quest'ultima da intendere come indicativa del luogo in cui il fatto causale, che genera la responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata (Corte giust. UE, 11 gennaio 1990, C-220/88, con riferimento all'art. 5, n. 3, della Convenzione 27 Ric. 2016 n. 14057 sez. SU - ud. 11-09-2018 -4- settembre 1968), dovendosi avere riguardo non solo al «luogo dell'evento generatore del danno», ma anche al «luogo in cui l'evento di danno è intervenuto» (Corte giust. UE 16 luglio 2009, C-189/08). Questa soluzione è coerente sia con l'art. 6 del Regolamento CE n. 864/2017, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'Il luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (vigente dall'il gennaio 2009) che, in tema di concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza, ha individuato la legge applicabile in «quella del paese sui cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori», sia con l'art. 51, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 219, che prevede che il possesso dei beni mobili e immobili sia regolato dalla legge dello Stato in cui il bene si trova, nella specie individuabile nel luogo ove è collocato l'impianto di radiodiffusione di Radio Dance, anche ai fini della tutela possessoria. Correttamente, quindi, i giudici triestini, essendo forniti di giurisdizione, hanno deciso la causa nel merito. 2.- Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa internazionale relativa alle procedure di coordinamento delle frequenze radio transfrontaliere, la ricorrente sostiene che le proprie trasmissioni radiofoniche sulla frequenza 93,800 dalla postazione slovena sarebbero legittime in quanto autorizzate da un provvedimento dell'autorità amministrativa slovena (APEK-AKOS), emesso in conformità ad un accordo internazionale siglato a Ginevra il 7 dicembre 1984, del quale erano parti l'Italia e la Slovenia, e di una preliminare richiesta di parere alla competente autorità italiana che aveva rilasciato il nulla-osta (a condizione di apportare alcune modifiche all'impianto trasmittente);non altrettanto potrebbe dirsi delle trasmissioni di Radio Dance sulla frequenza 93,900 dalla postazione italiana di Conconello;infatti l'Italia sarebbe inadempiente all'obbligo internazionale di comunicare le frequenze Ric. 2016 n. 14057 sez. SU - ud. 11-09-2018 -5- utilizzate sul proprio territorio e di iscriverle nel piano previsto nel citato accordo di Ginevra (nell'apposito registro IFRB) e ciò renderebbe le emittenti italiane non autorizzate nei conflitti transfrontalieri;inoltre la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato il principio del preuso, invece irrilevante nella specie, trattandosi di emittenti operanti su frequenze radio diverse e in Paesi diversi;in conclusione, il giudice italiano non potrebbe intervenire, senza violare la sovranità territoriale di altro Stato, nella gestione di frequenze radio amministrate dall'autorità slovena. 2.1.- Il motivo è in parte inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha inibito a Radio Center di interferire in una frequenza spettante ad altra emittente radiofonica, in violazione (anche) dell'art. 42, leff. f, del d. Igs. 31 luglio 2005, n. 177, secondo cui i soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate e, in particolare, ad «assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze». Non è in discussione il legittimo e indisturbato uso della frequenza 93,800 da parte di Radio Center, ma l'interferenza che, in conseguenza di tale uso, essa ha operato sulla frequenza, di cui Radio Center non rivendica la titolarità, legittimamente spettante a Radio Dance. L'ulteriore contestazione rivolta a quest'ultima di trasmettere illegittimamente si risolve, da un lato, in una impropria critica dell'apprezzamento di fatto con il quale i giudici di merito hanno incidentalmente accertato la legittima titolarità della frequenza utilizzata da Radio Dance, sulla base di un provvedimento autorizzatorio dell'autorità italiana;dall'altro, si pone infondatamente in contrasto con il condivisibile principio secondo cui il titolare di impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale che utilizzi di fatto e con preuso, anche in mancanza dell'autorizzazione Ric. 2016 n. 14057 sez. SU - ud. 11-09-2018 -6- amministrativa, una certa banda di frequenza, è portatore di posizioni giuridiche soggettive tutelabili in sede possessoria e petitoria nei confronti di altri emittenti che, trovandosi nella stessa condizione e anche se titolari di concessione, interferiscano sulla stessa frequenza (Cass., sez. II, n. 20610/2017;sez. I, n. 15361/2015;S.U. n. 17243/2012). E' anche noto che la presenza di un titolo amministrativo non fa venire meno l'intenzione di attentare all'altrui possesso e non esclude quindi l'operatività della tutela reintegratoria (Cass., sez. II, n. 13218/2005;S.U. n. 5113/1995). 3.- Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c. per assenza di concorrenzialità tra le due emittenti, le quali opererebbero in ambiti territoriali diversi e non avrebbero una clientela comune, sicché la condotta di Radio Center sarebbe insuscettibile di arrecare pregiudizi all'emittente italiana. 3.1- Il motivo è inammissibile, limitandosi a contrapporre all'accertamento di fatto operato dai giudici di merito - i quali hanno ritenuto configurabile in concreto la concorrenzialità, avendo seppur parzialmente i medesimi destinatari potenziali - una diversa interpretazione del rapporto tra le due emittenti in termini più confacenti all'interesse processuale della ricorrente, senza svolgere censure specifiche e adeguate, a norma dell'art. 366, n. 4 e 6, c.p.c. 4.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
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