Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/10/2011, n. 21577

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L'azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come previsto dall'art. 3 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280), anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) che, all'art. 4 dell'allegato 4, ha abrogato il cit. art. 3 e all'art.133, primo comma, lettera z) ha confermato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente; l'azione risarcitoria che venga proposta nei confronti di soggetti privati (nella specie, ex amministratori ed ex sindaci) è, invece, assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/10/2011, n. 21577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21577
Data del deposito : 19 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo presidente f.f. -
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente di sezione -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELETTI ALBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRONI GIOVANNI, per delega a margine del ricorso;

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato PERSICHELLI CESARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STINCARDINI RUGGERO, per delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
CURATELA DEL FALLIMENTO PISA SPORTING CLUB S.P.A., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 6, presso lo studio dell'avvocato MELIADÒ GIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato CENNI ELENA, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
CURATELA EREDITÀ GIACENTE DI OG IO, OL LI, LI AO, PA FR, ZA SE, IA AR (o BI), RI FR, LU GIUSEPPE;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3815/1995 del TRIBUNALE di PISA;

uditi gli avvocati Alberto ANGELETTI, Elena CENNI, Cesare PERSICHELLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, il quale chiede che le Sezioni unite civili accolgano il proposto regolamento, affidando al giudice amministrativo la cognizione della domanda relativa alla F.I.G.C. ed alla Lega Calcio, con le conseguenze di legge.
IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega nazionale professionisti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c. nel corso di un giudizio promosso dinanzi al tribunale di Pisa dalla curatela del fallimento Pisa Sporting Club s.p.a. nei confronti degli ex amministratori e sindaci della

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