Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2021, n. 07386

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2021, n. 07386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07386
Data del deposito : 25 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S C, nato a Novi Ligure il 02/10/1942, avverso la sentenza in data 11/09/2019 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, L B, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena e rigetto del ricorso nel resto;
udito per l'imputato l'avv. G F, costituto processuale dell'avv. A R M, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 settembre 2019 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 12 luglio 2017 del Tribunale di Pavia, ha dichiarato di non doversi procedere per i fatti dei capi 1) e 2) per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Vigevano il 30 settembre 2014. 2. L'imputato presenta sei motivi di ricorso. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità perché nella fase dibattimentale era emerso che il reddito d'impresa era stato ricalcolato in C 118.000,00 con conseguente ridimensionamento dell'imposta. Con il secondo denuncia la violazione di legge in rapporto all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Espone che aveva costituito il fondo patrimoniale il 30 settembre 2014 e che tale atto non aveva prodotto alcun effetto distrattivo né aveva reso più difficoltosa la soddisfazione della pretesa erariale. La costituzione del fondo non impediva all'Ente impositore né di iscrivere ipoteca né di agire esecutivamente. Infatti, l'Ente impositore aveva notificato un atto di pignoramento immobiliare in data 9 ottobre 2015 senza subire rallentamenti o pregiudizi. Precisa che, ai sensi dell'art. 2929-bis cod. civ., non era necessario promuovere l'azione revocatoria, essendo sufficiente trascrivere il pignoramento entro l'anno. Con il terzo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla condotta fraudolenta. Poiché l'incapienza patrimoniale rappresentava un elemento costitutivo del reato, spettava all'accusa dimostrare il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo e l'assenza di beni utilmente aggredibili. La Corte territoriale aveva avallato l'impostazione del primo grado che aveva imposto all'imputato di dimostrare l'insussistenza dei presupposti del reato. Con il quarto censura il vizio di motivazione in ordine all'attualità della procedura di riscossione e alla conoscenza degli accertamenti in corso. L'attività di riscossione era iniziata nel 2015, successivamente alla costituzione del fondo in data 30 settembre 2014. Contesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di perquisizione relativo ad altro procedimento, iniziativa anteriore agli accertamenti del 22 maggio 2014. Precisa che era inconferente l'argomento
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