Cass. civ., sez. I, ordinanza 03/09/2009, n. 19120

CASS
Ordinanza
3 settembre 2009
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Ordinanza
3 settembre 2009

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Massime • 1

Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 03/09/2009, n. 19120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19120
Data del deposito : 3 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13848/2007 proposto da:
RA AT (c.f. [...]), RO GE (c.f. [...]), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO TREVIS 44, presso l'avvocato CAMPANIELLO LORETTA, rappresentati e difesi dall'avvocato BUFFON GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
OT SA IA IO EN, IO RO, IO TO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 406/2006 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIA Paolo: la compensazione delle spese anche del giudice di secondo grado si presenta come una ragionevole applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, che, in quanto ragionevole di sottrae alla censura di violazione dello stesso articolo (Sez. Un. 30 luglio 2008 n. 20598). La Corte:
PREMESSO IN FATTO
1. - È stata depositata in cancelleria il 18.3.2009, in applicazione dell'art. 380 - bis c.p.c., la seguente relazione:
1. - NA MA e EL RO impugnano con ricorso per cassazione la sentenza 3.5.2006 del tribunale di Reggio Calabria, pronunciata sull'appello da loro proposto in confronto di OT LI MA e di ME, RO e TO OR, eredi di TO OR.
Ad LI MA OT il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale e dovrà essere dimostrato che il procedimento di notifica è stato completato.

2. La controversia ha tratto origine da un ricorso per decreto di ingiunzione con cui TO OR ha chiesto la condanna degli altri ricorrenti al pagamento di L.

4.312.493. A seguito di opposizione, il giudice di primo grado ha dichiarato dovuta all'attore la sola somma, di L.

1.420.312 ed ha condannato i suoi eredi

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