Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 04272

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 04272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04272
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21111/2020R.G. proposto da G G E CONFALONE ADRIANO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. A S –ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucullo n. 24, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli Avv. ti A P ed A C –controricorrente – nonché

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimata – OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONEr.g. n. 21111/2020 Cons. est. R R Avverso la sentenza n. 1 52 /20 20 del la CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, depositata il giorno 27 febbraio2020. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 9 novembre 2022 dal Consigliere R R. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A M S, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigettodel ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 516/2011 , la sezione centrale giurisdizionale della Corte dei conti, in parziale riforma della decisione in prime cure resa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei contiper la Sardegna, ritenne G G, quale presidente della Società finanziaria per lo Sviluppo e la Cooperazione – Coop.Fin S.p.A., nonché A C, quale consulente della medesima società, responsabili di danno erariale regionale in conseguenza della decisione di procedere all’investimento di denaro di pertinenza della Regione Autonoma Sardegna (allocato nel fondo di dotazione istituito presso la Coop.Fin S.p.A.) in uno strumento finanziario di rischio, emesso dalla Banca Fideuram S.p.A.;
per l’effetto, condannò Gianoglio e Gonfalone al pagamento dell’importo di euro 40.000 ciascuno, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi al saggio legale.

2. In forza di detta sentenza, la Regione Autonoma Sardegna iscrisse il credito verso G G e A C nei ruoli esattoriali;
in appresso, l’agente della riscossione Equit alia centro S.p.A. (cui lite pendente è succeduta per legge l’Agenzia delle Entrate Riscossione) emise due cartelle di pagamento a carico degli stessiper la forzosa riscossione del credito regionale.r.g. n. 21111/2020 Cons. est. R R 3. L’opposizione uno actu spiegata da G G e A C avverso dette cartelle di pagamento è stata disattesa in ambedue i gradi di giudizio.

4. Ricorrono per cassazione, con unico ricorso, G G e A C, affidandosi a sei motivi;
resiste, con controricorso, la Regione Autonoma Sardegna;
non svolge invece difese in grado di legittimità l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

5. Fissato per l’udienza pubblica del 09 novembre 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale.

6. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate.

7. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità per tardività del controricorso, siccome notificato (a mezzo PEC in data 21 settembre 2020 a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 12 luglio 2020) elasso il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito. Deve al riguardo rammentarsi che per le cause di opposizione all’esecuzione – quale, pacificamente, quella in esame - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva.r.g. n. 21111/2020 Cons. est. R R L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127;
Cass. 13/02/2020, n. 3542;
Cass. 18/12/2019, n. 33728;
Cass.03/07/2018, n. 17328;
Cass. 20/04/2017, n. 9963;
Cass. 07/02/2017, n. 3214;
Cass. 08/04/2014, n. 8137;
Cass. 11/01/2012, n. 171;
circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594;
Cass. 28/02/2020, n. 5475;
Cass.11/04/2019, n. 10212;
Cass. 10/04/2017, n. 9234;
Cass. 27/01/2017, n. 2179;
Cass. 04/10/2016, n. 19836;
Cass. 20/05/2015, n. 10252;
Cass. 25/02/2015, n. 3889;
Cass. 03/02/2015, n. 1892).

1.1. Dalla tardiva notificazione del controricorsoad opera di parte intimata discende poi, in applicazione del dettato dell’art. 370 cod. proc. civ., la inammissibilità della memoria depositata dalla stessa (ed il divieto per la Corte di prendere conoscenza del contenuto dell’atto), per essere stata avviata la causa a trattazione camerale, in mancanza di istanza di discussione in pubblica udienza, unica sedes in cui la parte che non abbia notificato valido o tempestivo controricorso può svolgere attività difensiva (sull’argomento, cfr. Cass. 29/10/2020, n. 23921;
Cass.11/02/2022, n. 4428).

2. Tanto premesso, il primo motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione dei princ ìpi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa (artt. 101 e 102 cod. proc. civ., artt. 24 e 111Cost.), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Si censura, in particolare, l’affermazione della Corte di Appello secondo cui «l’importo di euro 1.549.370 non potesse sommarsi all’importo di euro 8.375.00 in quanto il primo (a differenza del r.g. n. 21111/2020 Cons. est. R R secondo) sarebbe riferito al solo capitale e non anche agli interessi»: ad avviso del ricorrente, la «questione (della asserita diversa portata della restituzione di euro 1.549.370 rispetto alla restituzione di euro 8.375.000) è stata sollevata d’ufficio dalla Corte d’Appello solo in sentenza», quindisenza la previa sollecitazione del contraddittorio tra le parti prescritta dall’art. 101, secondo comma, del codice di rito.
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