Cass. pen., sez. I, sentenza 11/08/2022, n. 31008

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/08/2022, n. 31008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31008
Data del deposito : 11 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LISO DOMENICO nato a BITONTO il 01/11/1990 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO S'ANI;
ftlf-* co Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO lalie ha concluso chiedendo to g6tAit 4), rmli A fourrit toilriGNTArrl bf,titiUr. 1).

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RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 15 gennaio 2021, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da D L avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 9 maggio 2015, con cui, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione. La Corte di appello ha rilevato che, a fronte di sentenza emessa in via contestuale il 9 giugno 2015, l'interposizione dell'impugnazione con atto del 22 luglio 2015 era stata tardiva, operando il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella specie scaduto il 24 giugno 2015. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore di L affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 544 e 595 cod. proc. pen. Si sostiene, da parte del ricorrente, che nella specie il termine per impugnare avrebbe dovuto essere rettamente individuato in quello di trenta giorni dalla scadenza di quello, pari a quindici giorni dalla lettura del dispositivo in udienza con riserva di deposito della motivazione senza indicazione di termine, sicché tempestivamente l'appello era stato presentato il 24 luglio 2015. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito
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