Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2023, n. 28352
Sentenza
1 giugno 2023
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1 giugno 2023
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Massime • 1
In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse della parte civile a interloquire nel giudizio di rinvio sulla ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a carico dell'imputato, anche ove non ne venga in discussione la responsabilità penale per il fatto di reato, in quanto si tratta di aspetti suscettibili di incidere sull'entità del risarcimento del danno. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto il conseguente diritto della parte civile a ottenere, secondo il generale criterio della soccombenza, la rifusione della spese di lite sostenute).
Sul provvedimento
Testo completo
28352-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSA PEZZULLO -- Presidente - Sent. n. sez. 1794/2023 UP 01/06/2023-> ROSSELLA CATENA ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 3658/2023 ROSARIA GIORDANO Relatore ANNA MAURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UP NI nato il [...] avverso la sentenza del 21/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alle statuizioni sulle spese in favore delle parti civili, chiedendo il rigetto del ricorso nel resto;
uditi i difensori delle parti civili costituite che si sono riportati alle conclusioni depositate e hanno depositato note spese;
udito il difensore dell'imputata, avv. Diego Giarratana, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
се RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Assise d'Appello di Palermo, in sede di rinvio, confermava la decisione di condanna di primo grado emessa nei confronti della ricorrente in data 26 giugno 2020 dalla Corte di Assise di Agrigento.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, propone ricorso per cassazione la UP, mediante il difensore di fiducia, avv. Diego Giarratana, affidando le proprie doglianze cinque motivi, di seguito richiamati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc.pen.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 627, comma 3, e 628 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione rispetto a tali norme, per violazione da parte della Corte territoriale del vincolo imposto dalla sentenza rescindente emessa dalla Prima Sezione Penale di questa Corte. Deduce in particolare l'imputata anche mediante l'inserimento di uno schema di confronto tra le due motivazioni che il giudice del rinvio, nel ritenere integrate le aggravanti della minorata difesa e della premeditazione, avrebbe riproposto, a differenza di quanto richiesto dalla sentenza di annullamento resa in sede di legittimità, le medesime argomentazioni della precedente decisione che era stata cassata.
2.2. Con il secondo motivo, la UP denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc.pen., violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc.pen., in relazione all'art. 577 n. 3 cod.pen. riferito all'art. 575 cod.pen. e vizio di motivazione rispetto alle medesime norme. La ricorrente lamenta, a riguardo, il carente percorso logico argomentativo seguito dalla Corte territoriale che, nel ritenere integrata l'aggravante della premeditazione, non si sarebbe confrontata con una serie di elementi concreti caratterizzanti, in senso opposto, la condotta delittuosa dei soggetti agenti, quali, tra gli altri, i mezzi usati, costituiti non da armi bensì da strumenti di lavoro utilizzati nell'attività agricola, le modalità dell'azione delittuosa in quanto avvenuta alla presenza della moglie del AU e di soggetti terzi affacciati ai balconi, e senza la previsione di un valido piano di fuga. In particolare quest'ultimo elemento non avrebbe consentito di individuare quella meticolosità nell'organizzazione che caratterizza l'aggravante in questione.
2.3. L'imputata deduce, inoltre, mediante il terzo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. nonché motivazione contraddittoria ed illogica ex art. 606, comma 2 Q 1, lett. e), con riguardo agli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. riferito all'art. 575 cod. pen. quanto alla ritenuta configurabilità dell'aggravante della minorata difesa. La relativa motivazione della sentenza impugnata, oltre ad essere reiterativa di quella già annullata da questa Corte, non avrebbe considerato che nella piccola cittadina di Naro, abitata soprattutto da agricoltori, nell'ora in cui è avvenuto il fatto, tra le 6:00 e le 6:30 del mattino, le strade sono già piene di lavoratori e che il luogo dove si è verificato il fatto è situato nelle immediate vicinanze di negozi, della farmacia, della chiesa e di altri luoghi frequentati. Inoltre, non sarebbe stata vagliata la possibilità del AU, stante la sua prestanza atletica, di difendersi attivamente, come pure aveva fatto, nella colluttazione, arrecando lesioni a due dei soggetti agenti, di contro affetti da patologie che ne limitano le possibilità di movimento.
2.4. Con il quarto motivo, la UP assume, in via gradata, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuati generiche rispetto alle ritenute aggravanti, con riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., nonché agli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel non ritenere prevalenti le circostanze attenuanti, infatti, i giudici di merito si sarebbero limitati a fare riferimento alla elevatissima gravità e all'efferatezza del crimine, senza considerare l'assenza di precedenti penali della ricorrente, madre di cinque figli, dei quali uno di tenera età, anche rispetto alla finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 Cost.
2.5. Mediante il quinto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale liquidato le spese della parte civile nell'ambito di un giudizio di rinvio nel quale la stessa non aveva interesse a partecipare in quanto il relativo oggetto era limitato alla sussistenza (o meno) di circostanze aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre