Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2009, n. 6234

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In tema di confezionamento e pubblicità degli alimenti, costituisce violazione dell'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, l'uso improprio di un marchio registrato, posto in essere dal soggetto mediante l'etichettatura di prodotti non corrispondenti alle indicazioni contenute nel marchio, sì da indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto, in particolare sulla sua provenienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva ritenuto integrata la fattispecie di cui al citato art. 2, nel caso di produzione e vendita di prodotti alimentari vegetali, provenienti da agricoltura convenzionale, con il marchio registrato BIO-ENE, idoneo ad indurre in errore il consumatore sull'origine "biologica" dei prodotti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2009, n. 6234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6234
Data del deposito : 13 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P F - Presidente -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S O - rel. Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T S, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA ADRIANA

5, presso lo studio dell'avvocato M R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F G;



- ricorrente -


contro
C P, in persona del legale rappresentante pro tempore;



- intimato -


avverso la sentenza n. 138/2003 TRIB. di PADOVA, DISTACCATA di CITTADELLA, depositata il 23/07/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2008 dal Consigliere Dott. G S;

udito l'Avvocato M R, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Padova (sez. dist. di Cittadella) S T, in qualità di legale rappresentante della s.p.a. Padoa, concessionaria del marchio di fabbrica BIO-ENE caratterizzante una serie di prodotti a carattere vegetale, propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n. 2002/548/US della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova con la quale gli era stato ingiunto, in solido con la società, di pagare la somma di Euro 37.189,00 a titolo di sanzione per violazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 2, comma 1, per avere prodotto e messo in commercio prodotti alimentari
vegetali (impanate vegetali polpettine vegetali, hamburger vegetali, gelati), provenienti da agricoltura convenzionale, con il predetto marchio BIO-ENE, idoneo a indurre in errore il consumatore finale in ordine alla provenienza dei detti prodotti, facendoli ritenere, contrariamente al vero, di origine biologica.
A sostegno dell'opposizione deduceva che il marchio, il quale aveva ottenuto la registrazione anche a livello comunitario, non era ingannatorio in quanto sia la denominazione sia il simbolo grafico, rappresentato da una donna in posizione joga, non implicavano necessariamente il significato di provenienza biologica dei prodotti. Lamentava inoltre che gli erano stati notificati tanti distinti provvedimenti sanzionatoli quante erano le tipologie di prodotto rinvenute dagli agenti accertatoli, mentre avrebbe dovuto essere applicata la continuazione.
Con sentenza n. 138/03 il Tribunale respinse l'opposizione compensando le spese di lite.
Contro la sentenza il Tonazzo ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi di censura.
Nessuna attività difensiva ha svolto la Camera di Commercio. MOTIVI DELLA DECISIONE

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