Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2019, n. 27120
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Testo completo
la seguente SENTENZA su_ ricorso 1160-7-2C13 proposto da: ACENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elet7livamente domiciliata in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la ':-.aporesenta e difende;
- ricorrente -
contro
SIAT SOCIETA' ITA IANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI STA;
- intimata - Nonché da: SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del consigliere di amministrazione delegato e ledale rappresentante pro tempore, elettivamente do.A.cillata in ROMA VIALE O.
MAZZINI
11, presso lo studio dell'avvocato G E, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L S, giusta procura a margine;
controricorrente incidentale -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- Intimata - avverso la sentenza n. 3/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 08/02/2013;
udita la relazione della causa svolta cella pubblica udienza del 10/09/2019 dal Consigliere Dott. M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D M che ha concluso per l'inammisslhOlità del ricorso principale e per l'accoglimento dell'incidentale;
udito per il ricorrente l'Avvocato F che ha chiesto l'accoglimentd del ricorso;
per il doLtrdricorrente incidentale'Avvocato ESCALAR che ha chiesto l'inammissibllità del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale. Rg 11607/2013 La Siat società italiana assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. impugnava avanti la CTP di Genova il provvedimento con cui l'Agenzia delle entrate aveva accertato un insufficiente pagamento dell'imposta dovuta ai sensi della legge 1216/61 e la aveva ricalcolata ai sensi dell'art 24 comma I lettera H della legge nell'importo di C 5.182.137,78 per omessa denuncia premi ed accessori e nella misura di C 56.823,49 per omessa denuncia annuale CSSN. Con sentenza nr 294/2010 la CTP rideterminava la sanzione in C 103,00 nel minimo edittale. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate cui resisteva la società la quale a sua volta proponeva appello incidentale in relazione a quella parte della pronuncia che avevano visto la società Siat soccombente. Con sentenza nr 5/2012 la CTR di Genova rigettava l'appello confermando la pronuncia di primo grado. Il giudice di appello riteneva fondato il riferimento alla sproporzione tra l'imposta in questione e la sanzione irrogata e considerava applicabile la sanzione nella misura minima prevista dall'art 24 comma 1 lett h I. 1216/61 pari ad C 103,00. Evidenziava infatti che l'eccessività dell'ammontare della sanzione era la conseguenza della pretesa dell'Ufficio di rapportare la sanzione all'intera imposta dovuta sulla somma non denunciata in termini;
che non era stata accertata l'evasione di alcun debito di imposta e contributi SSN per l'anno 2007 e che la presentazione tardiva non aveva inciso nell'esercizio di controllo da parte dell'Ufficio,i1 quale aveva potuto liquidare la debenza entro il termine prescritto. Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo cui resiste la società Siat presentando a sua volta ricorso in via
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la ':-.aporesenta e difende;
- ricorrente -
contro
SIAT SOCIETA' ITA IANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI STA;
- intimata - Nonché da: SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del consigliere di amministrazione delegato e ledale rappresentante pro tempore, elettivamente do.A.cillata in ROMA VIALE O.
MAZZINI
11, presso lo studio dell'avvocato G E, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L S, giusta procura a margine;
controricorrente incidentale -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- Intimata - avverso la sentenza n. 3/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 08/02/2013;
udita la relazione della causa svolta cella pubblica udienza del 10/09/2019 dal Consigliere Dott. M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D M che ha concluso per l'inammisslhOlità del ricorso principale e per l'accoglimento dell'incidentale;
udito per il ricorrente l'Avvocato F che ha chiesto l'accoglimentd del ricorso;
per il doLtrdricorrente incidentale'Avvocato ESCALAR che ha chiesto l'inammissibllità del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale. Rg 11607/2013 La Siat società italiana assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. impugnava avanti la CTP di Genova il provvedimento con cui l'Agenzia delle entrate aveva accertato un insufficiente pagamento dell'imposta dovuta ai sensi della legge 1216/61 e la aveva ricalcolata ai sensi dell'art 24 comma I lettera H della legge nell'importo di C 5.182.137,78 per omessa denuncia premi ed accessori e nella misura di C 56.823,49 per omessa denuncia annuale CSSN. Con sentenza nr 294/2010 la CTP rideterminava la sanzione in C 103,00 nel minimo edittale. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate cui resisteva la società la quale a sua volta proponeva appello incidentale in relazione a quella parte della pronuncia che avevano visto la società Siat soccombente. Con sentenza nr 5/2012 la CTR di Genova rigettava l'appello confermando la pronuncia di primo grado. Il giudice di appello riteneva fondato il riferimento alla sproporzione tra l'imposta in questione e la sanzione irrogata e considerava applicabile la sanzione nella misura minima prevista dall'art 24 comma 1 lett h I. 1216/61 pari ad C 103,00. Evidenziava infatti che l'eccessività dell'ammontare della sanzione era la conseguenza della pretesa dell'Ufficio di rapportare la sanzione all'intera imposta dovuta sulla somma non denunciata in termini;
che non era stata accertata l'evasione di alcun debito di imposta e contributi SSN per l'anno 2007 e che la presentazione tardiva non aveva inciso nell'esercizio di controllo da parte dell'Ufficio,i1 quale aveva potuto liquidare la debenza entro il termine prescritto. Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo cui resiste la società Siat presentando a sua volta ricorso in via
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