Cass. pen., sez. VII, ordinanza 22/09/2021, n. 35021
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PACE PATRIZIO nato a TARANTO il 19/02/1976 !' avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLG"-SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO :;), •,•‘„ La CORTE APPELLO di Lecce (Con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Taranto il 7/10/2019 che ha dichiarato la responsabilità di DE PACE PATRIZIO in ordine al reato di truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche . Il ricorso e' inammissibile, giacché i motivi ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha sottolineato che l'imputato è gravato da ben 160 annotazioni nel certificato penale e non sono state evidenziate ragioni per giustificare il riconoscimento del beneficio invocato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.