Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2021, n. 3815
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I T T I IR D E T N E S E 15 FEB. 2021 - L L O S E T N E S AULA 'B' 38 15/2 1 E N O I Z A R T S I G E R E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA T N E S E SOMMINISTRAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A TERMINE LA CORTE SUPREMA DI ILLEGITTIMA CASSAZIONE PRESSO LA P.A. RISARCIMENTO DEL SEZIONE LAVORO DANNO-CRITERI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25950/2017 Presidente Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Cron. 3815 Consigliere Dott. C MTA Rep. Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA Ud. 27/10/2020 - Rel. Consigliere Dott. ROBERTO BELLE' FU Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25950-2017 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 l'Avvocatura presso Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati PAOLA MASSAFRA, SEBASTIANO CARUSO, 2020 ELISABETTA LANZETTA;
2233 ricorrente - 1 Pr I
contro
GIZZI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato C D M G, che 10 rappresenta e difende;
- controricorrente www nonchè
contro
TALEA AGENZIA PER IL LAVORO S.R.L., OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.;
intimate avverso la sentenza n. 1880/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2017 R.G.N. 1121/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito 1'Avvocato ANGELO GUADAGNINO delega per verbale Avvocato PAOLA MASSAFRA;
udito l'Avvocato CARLO DE MARCHIS. 2 R. G. n. 25950/2017 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'illegittimità del contratto (commerciale) di somministrazione a termine concluso tra Articolo 1 s.r.l. e l'I.N.P.S. in data 19.12.2002, per violazione dell'art. 20, co. 4 e 21, co. lett. c) d. lgs. 276/2003, rigettando tuttavia la domanda risarcitoria proposta dal lavoratore per i danni conseguiti al suo illegittimo avvio al lavoro, nel periodo dal 13.12.2006 al 6.1.2012, in forza di tale originario contratto di somministrazione e di rapporti a termine con lui instaurati per l'attuazione del programma di fornitura di lavoro da esso previsto.
2. La Corte d'Appello di Roma, decidendo sui contrapposti motivi di gravame dell'I.N.P.S. e del lavoratore ha ritenuto che: l'invalidità del contratto di somministrazione era stata correttamente dichiarata dal Tribunale, per genericità della indicazione per iscritto e ciò sul presupposto che tale requisito discendesse dalla previsione dell'art. 21, co. 4 d. lgs. 276/2003 allora vigente, prima delle modifiche apportate dal 2004, per cui la forma scritta doveva tradursi, a pena di nullità, nell'indicazione di una causale sufficientemente specifica, aggiungendo che l'I.N.P.S. non aveva comunque neppure fornito prova dell'esistenza di ragioni organizzative, diverse dalle ordinarie esigenze strutturali di funzionamento dell'ente, alla base del ricorso alla somministrazione a termine;
- l'invalidità del contratto di somministrazione, anche per omessa o generica indicazione della causale, riverberava i propri effetti nei rapporti a termine tra lavoratore ed utilizzatore, rispetto ai quali, stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato, era possibile, anche secondo la recente giurisprudenza di legittimità, riconoscere il diritto al risarcimento del danno secondo la misura stabilita dall'art. 32, L. 183/2010. La Corte d'Appello ha condannato quindi l'I.N.P.S. a corrispondere al Gizzi tale indennità, determinata, tenuto conto della durata e del numero dei rapporti a termine, in sette mensilità della retribuzione globale di fatto.
2. L'I.N.P.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con un unico articolato motivo, poi illustrato da memoria, cui ha opposto difese il Gizzi con controricorso. Talea Agenzia per il lavoro s.r.l. e Randstad Italia s.p.a., cui il 3 R. G. n. 25950/2017 ricorso è stato notificato quali asserite aventi causa delle originarie somministranti, sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso proposto dall'ente previdenziale è rubricato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 20, 21 e 22 d. Igs. 276/2003, del d. Igs. 368/2001, dell'art. 36 d. lgs. 165/2001, dell'art. 32 L. 183/2010, della direttiva 1999/70/CE, del d. lgs. 24/2012 emanato in attuazione della direttiva 2008/104/CE e dell'art. 1223 c.c. Il motivo consta di due parti. La prima di esse è dedicata al regime della causale con riferimento al contratto di somministrazione a termine tra agenzia somministrante e utilizzatore ed ai contratti di avvio del lavoratore presso l'utilizzatore, anch'essi a termine. Secondo l'I.N.P.S., per ragioni di tutela del fenomeno del lavoro interinale, valutato positivamente in ambito eurounitario, sarebbe richiesta, per il contratto di somministrazione, soltanto una mera indicazione di causale, mentre non sarebbero applicabili alle clausole appositive del termine nei contratti dei lavoratori avviati presso l'utilizzatore le regole limitative e di specificazione, nonché di giustificazione della causale di cui agli ordinari contratti a tempo determinato secondo il d. lgs. 368/2001 illo tempore vigente. La seconda parte del motivo è invece destinata, con richiamo alla giurisprudenza eurounitaria, alla critica dell'applicazione anche al caso di somministrazione sulla base di contratti a termine risultati illegittimi delle regole sul riconoscimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, secondo l'interpretazione invalsa e poi consolidatasi in esito a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072. 2. Il motivo è, nel suo complesso, infondato.
3. Seguendo l'ordine logico così come impostato dal ricorrente, deve essere iniziata la ricostruzione verificando quali siano gli effetti della apposizione, nel contratto di somministrazione, di una giustificazione non sufficientemente specifica, per quanto attiene alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall'art. 20, co. 4 d. Igs. 276/2003. 4 3 R. G. n. 25950/2017 3.1 In proposito questa Corte ha già ritenuto, che la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall'art. 21, co. 4, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all'indicazione omessa o generica della causale della somministrazione