Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/11/2020, n. 24451

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/11/2020, n. 24451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24451
Data del deposito : 3 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente 2020

ORDINANZA

797 sul ricorso 35333-2018 proposto da: F A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

GRAMSCI

34, presso lo studio dell'avvocato L F, rappresentato e difeso dall'avvocato M P;

- ricorrente -

contro

RERTUCCI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D.

CHELINI

5, presso lo studio dell'avvocato F V, rappresentato e difeso dall'avvocato F B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 371/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
Rilevato che:

1. Con ricorso notificato il 4/12/2018, avverso la sentenza n. 371/2018 della Corte d'Appello di Campobasso, notificata in data 23/10/2018, il sig. A F propone gravame innanzi a questa Corte, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. Con controricorso notificato l'11/1/2019, illustrato da memoria difensiva, resiste il sig. M R.

2. Per quanto qui d'interesse, il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 409/2015 decideva su due giudizi riuniti di opposizione a decreti ingiuntivi, nella specie confermando il d.i. n. 360/2010 e revocando il d.i. n. 123/2010. Per l'effetto, condannava l'opponente sig. R al pagamento in favore dell'opposto sig. F della minor somma di C 20.000,00, oltre a quella di C 250.082,00, portata dal decreto ingiuntivo confermato, e compensava le spese di lite tra le parti. Il giudice di primo grado riteneva provato il credito dedotto sia per il , tramite di una scrittura privata intercorsa tra le parti in data 1/8/2005, contenente una ricognizione di debito, sia attraverso la produzione di assegni emessi a garanzia del pagamento, l'una e gli altri fatti valere ex art. 1988 cod. civ. .

3. Avverso la sentenza, l'opponente proponeva appello che esitava nella sentenza, qui impugnata, con la quale la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di prime cure accoglieva integralmente le opposizioni del sig. R, con condanna della parte opposta soccombente alle spese del doppio grado di giudizio.

4. In particolare, il R, nel primo motivo di appello, deduceva che fosse stato violato un giudicato formatosi tra le parti, entrambi imprenditori, in relazione ai loro rapporti di dare e avere con precipuo riferimento ai canoni di locazione per l'affitto di azienda che erano stati richiesti con riferimento al periodo in contestazione sulla base della medesima scrittura privata;
con il secondo motivo chiedeva che fosse ugualmente affermata l'inesistenza di rapporti negoziali di mutuo o finanziamento con riferimento alla presunta debenza, "indistinta e generica", di cui alla scrittura privata del 1/8/2005;
con il terzo motivo chiedeva .. che fosse accertata la simulazione della scrittura contenente il riconoscimento di debito.

5. Nell'accogliere l'impugnazione, il giudice di secondo grado, ritenendo superata la presunzione ex art. 1988 cod. civ. sulla base della documentazione acquisita, rilevava innanzitutto che le produzioni documentali (scrittura privata e assegni dati in garanzia), fatte valere dal creditore opposto, attuale ricorrente, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., avevano ad oggetto crediti maturati sino al 2005 in riferimento a due differenti rapporti negoziali: un contratto di locazione commerciale ( affitto di azienda) e un contratto di mutuo/i. Rilevava nel merito che nella scrittura in discussione il R si era dichiarato debitore nei confronti del F della " somma indistinta e complessiva di C 270.082,00" e che tra le parti valeva un pregresso giudicato portato nella sentenza n.960/14 del tribunale di Campobasso in relazione a un giudizio di sfratto per morosità intimato dal F a R,in ragione del quale era stato richiesto il pagamento dei canoni rimasti insoluti, compresi quelli riferiti al periodo qui in contestazione, sulla base della medesima dichiarazione qui in discussione.

6. Tanto premesso, in primo luogo, il giudice escludeva l'esistenza del debito per la prima causa debendi, relativa ai canoni di locazione, essendo il relativo accertamento coperto dal giudicato formatosi tra le medesime parti in relazione a un giudizio di sfratto per morosità, ove i CTU avevano accertato che nelle scritture contabili del creditore, imprenditore, vi era attestazione dei pagamenti dei canoni da parte del conduttore, anch'esso imprenditore, sino a tutto il 2006;
in secondo luogo, riteneva fondato il motivo di appello inerente alla raggiunta prova di "assenza di un finanziamento", di pari importo, relativo al medesimo periodo, sulla base dell'accertamento svolto dai CTU nel precedente giudizio, acquisito in atti, ove si desumeva non solo il pagamento dei canoni relativi a quel periodo, e dunque l'assenza di morosità, ma anche la mancanza, nella contabilità aziendale, di documentazione bancaria attestante la concessione di finanziamenti concessi dal F al R.

Considerato che :

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ. per avere la Corte d'Appello rilevato che la sentenza n. 960/2014, emessa in un precedente giudizio tra le medesime parti, dovesse avere efficacia di giudicato in relazione all'accertamento dell'inesistenza del debito risultante dalla scrittura privata sottoscritta tra le parti nell'agosto 2005. Sul punto, il ricorrente adduce che sia il petitum che la causa petendi del giudizio esitato nella pronuncia n. 960 del 2014 erano altri e diversi rispetto a quelli oggetto dell'odierno procedimento e che, inoltre, la portata della sentenza de qua avrebbe dovuto eventualmente essere limitata al solo accertamento dell'inesistenza del debito inerente al contratto di locazione, non anche al contratto di mutuo. Deduce che non corrisponde al vero l'affermazione che il CTU abbia escluso la possibilità che il F abbia elargito il finanziamento e che tale assunto è stato indicato come plausibile nello stesso giudicato, posto che vi era contezza di pagamenti per importi maggiori, non riferibili al contratto di locazione.
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