Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/06/2021, n. 15214
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
NANZA sul ricorso iscritto al n. 20422/14 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;- ricorrente -contro L'AUTOMOBILE DI OLIVERI SEBASTIANO & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante, OLIVERI SEBASTIANO e BASSO PATRIZIA AGATA, tutti rappresentati e difesi dall'avv. M P, con domicilio eletto presso lo Studio Cavalluzzo Rizzi Caldart, in Roma, Piazza Borromeo, n. 12;- controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 382/29/14 depositata in data 23 gennaio 2014 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021 dal Consigliere dott.ssa P A P C R che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accolse l'appello proposto dalla società L'Automobile di Oliveri Sebastiano & C. s.a.s. e dai soci S O e P A B avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso dagli stessi proposto. 2. Il giudice di appello evidenziò che: a) con avviso di accertamento, integrativo di precedente accertamento, anch'esso relativo all'anno 2004, l'Agenzia delle entrate aveva accertato, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, maggior volume della produzione, maggior reddito d'impresa e maggior imponibile I.V.A., essendo emerso all'esito della verifica svolta nei confronti della Sam Car di Ferri Luigi l'emissione nei riguardi della Automobile di Oliveri Sebastiano & C. s.a.s. di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;b) con distinti avvisi di accertamento aveva accertato maggiori imposte (Irpef) nei confronti dei soci per effetto dell'accertamento nei confronti della società;c) la società ed i soci avevano impugnato gli avvisi e la C.T.P. aveva rigettato i ricorsi;d) i soccombenti avevano appellato la sentenza di primo grado, deducendo, per quello che in questa sede rileva, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento e la violazione dell'art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. La C.T.R., accogliendo il motivo, osservò che: a) per il raddoppio del termine per l'accertamento, l'art. 43 citato ed il terzo comma dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 non prevedevano che il comportamento delittuoso dovesse essere vagliato in sede penale e che fosse iniziato il relativo procedimento, essendo dalle norme prevista quale unica condizione che il fatto evidenziato fosse tale da comportare l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria;b) era tuttavia necessario che il termine ordinario di decadenza non fosse maturato, ma fosse ancora in corso, essendo altrimenti i contribuenti esposti alla possibilità di essere sottoposti ad accertamento anche a distanza di molti anni dalla scadenza del termine ordinario dei quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o dei cinque anni da quella in cui la dichiarazione era stata presentata;c) il quarto comma dell'art 43 ed il quarto comma dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo i quali l'avviso di accertamento integrativo poteva essere notificato fino alla scadenza dei termini previsti dai commi precedenti, faceva ritenere che non fosse possibile una riapertura dei termini una volta maturati. Ritenne, quindi, che le notificazioni degli avvisi di accertamento fossero state effettuate quando ormai l'Ufficio era decaduto dalla possibilità di accertamento, considerato che il termine ordinario per la notificazione dell'avviso di accertamento, relativo ai redditi dell'anno 2004, scadeva, ai sensi dei citati artt. 43 e 57, il 31 dicembre 2009, mentre le notificazioni degli avvisi di accertamento alla società e ai soci erano avvenute in data 14 e 16 dicembre 2010. 3. Avverso la sentenza d'appello l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. La società contribuente ed i soci resistono con controricorso.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi