Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/06/2003, n. 9560
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Devono ritenersi validi gli accordi collettivi che contengono la definizione delle qualifiche per gli autoferrotranvieri prevedendo il differimento dell'efficacia dei nuovi inquadramenti al momento dell'abrogazione della legge 1 febbraio 1978 n. 30, alla quale era riservata la materia dell'inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 1988 n. 270 (che, abrogando la precedente normativa, ha rimesso la materia alla contrattazione collettiva); il predetto differimento dell'operatività della regolamentazione, infatti, impedisce che la volontà negoziale si ponga in contrasto con la norma imperativa vigente al momento della conclusione degli stessi accordi, l'autonomia delle parti essendosi specificamente realizzata con il sottoporre al comando della legge sopravvenuta gli effetti futuri di un negozio posto in essere prima del suo avvento.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di Sez.
f.f. di Primo Presidente -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di Sez. -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M.A.T. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI PALERMO, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Pasubio n. 11, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Virga, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sansone in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
AL NT, Di IO GE e D'AQ LV, elett.te dom.ti in Roma, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Pomar in forza di procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3722 del 22.1.1999 (R.G.N. 716/97). Sentita nella pubblica udienza del 20.3.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito il P.M., nella persona del Dott. NT Martone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 settembre 1994 NT AL, GE di IO e LV D'AQ convenivano davanti al Pretore del lavoro di Palermo l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo - AMAT, della quale erano dipendenti e, premesso che avevano partecipato ad un concorso interno per la copertura di ventuno posti di capo operaio di quarto livello e che, nonostante che fossero risultati vincitori, erano stati esclusi dalla graduatoria in base al rilievo che non avevano maturato la permanenza nel quinto livello nel biennio antecedente al 29 ottobre 1991, chiedevano che fosse dichiarato il loro diritto ad essere inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso e, quindi, ad essere inquadrati nel quarto livello.
A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano che, al contrario di quanto sosteneva l'Azienda, la suddetta permanenza nel quinto livello, per almeno un biennio prima del 29 ottobre 1991, derivava dall'inquadramento in tale livello da essi conseguito in base all'accordo sindacale nazionale del 13 maggio 1987, il quale, unitamente agli accordi del 20 giugno 1986 e del 13 luglio 1988, pur essendo stato stipulato nella vigenza della legge 1 febbraio 1978 n. 30 - attributiva delle qualifiche al personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto in base alle allegate tabelle e il cui art. 2, terzo comma, prevedeva la nullità delle clausole contrattuali contrastanti con la medesima legge - tuttavia doveva essere considerato del tutto valido ed efficace per il fatto che nello stesso era stata regolata la materia delle qualifiche del personale autoferrotranviario per il tempo successivo alla abrogazione della legge sopra indicata, poi effettivamente disposta dalla successiva legge 12 luglio 1988 n. 270. Costituitasi in giudizio, l'AMAT contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 6 maggio 1996 il Pretore, in accoglimento del ricorso, dichiarava che i tre lavoratori possedevano i requisiti previsti dal bando di concorso per la copertura dei ventuno posti di capo operaio di quarto livello e condannava l'Azienda convenuta ad attribuire ai medesimi la relativa qualifica ed a pagare loro le differenze retributive oltre agli accessori.
Questa decisione, impugnata dall'AMAT, veniva confermata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 22 gennaio 1999. Il Tribunale osservava che con l'art. 1 l. 12 luglio 1988 n. 270 era stata attuata la cd. delegificazione della materia concernente l'inquadramento degli autoferrotranvieri, essendo stata abrogata, "a partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge", la legge 1 febbraio 1978 n. 30 recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale dipendente dalle imprese esercenti il servizio di trasporto pubblico, con la conseguenza che dovevano essere considerati validi gli accordi sindacali nazionali del 20 giugno 1986, 27 febbraio 1987, 29 giugno 1988 e 13 luglio 1988, contenenti le nuove tabelle delle qualifiche del suddetto personale, per il fatto che l'efficacia di tali accordi - pur stipulati durante la vigenza della legge n. 30 del 1978 e, quindi, astrattamente invalidi per contrarietà ad una norma imperativa - era stata rinviata al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della normativa inerente alla delegificazione. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'AMAT in base ad un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso i lavoratori indicati in epigrafe, che hanno pure depositato una memoria.
Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente alle Sezioni Unite della Corte per risolvere il contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro della Corte medesima nella interpretazione delle disposizioni di legge che regolano la materia.
I controricorrenti hanno depositato un'ulteriore memoria dopo la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il riconoscimento ai lavoratori del quinto livello era stato effettuato con una precedente sentenza, pure emanata dal Pretore di Palermo e poi passata in giudicato a seguito del rigetto, prima, dell'appello e, poi, del ricorso per cassazione proposti dall'Azienda (v., il relativo documento che era stato già acquisito al fascicolo dei resistenti nella precedente fase di merito e che la Corte ha il potere di esaminare, essendo l'eventuale preclusione da giudicato rilevabile anche d'ufficio e per la prima volta nel giudizio di legittimità: Cass. Sez. Un. 25 ottobre 2001 n. 13179 e Cass. Sez. Un. 19 ottobre 2001 n. 12794). Peraltro, poiché con tale precedente sentenza non era stata emanata alcuna statuizione in ordine alla decorrenza della superiore qualifica, deve escludersi, al contrario di quanto ora sostengono i controricorrenti, che il giudicato abbia riguardato anche la questione dibattuta nel presente giudizio, la quale, come è stato esposto in narrativa, attiene al diritto vantato dai tre lavoratori di partecipare al concorso per conseguire il quarto livello sul presupposto, contestato dall'Azienda, che il quinto livello fosse stato da essi acquisito con decorrenza dal 29 ottobre 1991. Ciò premesso, con l'unico motivo dell'impugnazione l'Azienda ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione delle leggi 1 febbraio 1978 n. 30 e 12 luglio 1988 n. 270, degli artt. 1418, 1353, 1362 e segg. c.c., in relazione agli accordi sindacali
nazionali del 20 giugno 1986, 13 maggio 1987 e 13 luglio 1988, oltre al vizio di insufficiente motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere che gli accordi sopra indicati fossero affetti da nullità, dal momento che, come è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10119 del 1996, essendo stati gli accordi stipulati nella vigenza della legge n. 30 del 1978 - che aveva riservato la materia delle qualifiche del personale autoferrotranviario alle norme di legge, vietandola alla contrattazione collettiva - la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., atteneva ad un vizio genetico che non poteva dirsi sanato dalla clausola che prevedeva l'efficacia della pattuizione a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge che avrebbe abrogato la precedente normativa.
Il motivo è privo di fondamento.
1. Ai fini della decisione appare opportuno riportare il testo delle norme che interessano il presente giudizio e che sono contenute nelle leggi 1 febbraio 1978 n. 30 e 12 luglio 1988 n. 270, entrambe attinenti al personale dipendente da aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico. Con l'art. 1, secondo comma, della prima delle due leggi era stato disposto che ai lavoratori
autoferrotranvieri "possono essere assegnate soltanto qualifiche previste dalle allegate tabelle, secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse". Il legislatore, infatti, aveva voluto direttamente disciplinare la materia dell'inquadramento del