Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/09/2022, n. 26090
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Testo completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15885/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e prego la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Fallimento Fichele s.n.c. di Fichele Vincenzo & C. (n. 88/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), C.F. 02377580614, in persona del Curatore pro tempore, Avv. F M, rappresentato e difeso, in virtù di provvedimento autorizzativo del G.D. e di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Prof. L P (C.F.: PRRLCU69D20F839Q) ed elettivamente domicilia presso la Cancelleria della Suprema Corte, in Roma - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour;
- controricorrente — -avverso la sentenza n. 1257/3/2020 emessa dalla CTR Campania il 05/02/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. A P. Ritenuto in fatto 1. La Curatela fallimentare della Fichele s.n.c. di Fichele Vincenzo & C. impugnava l'avviso di accertamento per mancato pagamento Irap ed Iva relativo all'anno d'imposta 2011. 2. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso in ordine alla mancata deduzione dei costi ai fini Iva, rilevando che l'Ufficio aveva accertato l'imposta computando solo i ricavi indicati nella comunicazione dati Iva, senza tuttavia prendere in considerazione l'Iva sugli acquisti.
3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello, rilevando che la contribuente aveva dimostrato di essere debitrice dell'Iva e titolare del diritto di detrarre l'imposta, producendo 497 fatture relative agli acquisti di materie prime (latte) e provando l'inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività svolta.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia sulla base di un unico motivo. La Curatela fallimentare della Fichele s.n.c. di Fichele Vincenzo & C. ha resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR "mal interpretato la normativa di riferimento e soprattutto mal interpretato i requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente ai fini del diritto alla detrazione d'imposta IVA".
1.1. il motivo è inammissibile. Invero, con il motivo in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010;
Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il
- ricorrente -
contro
Fallimento Fichele s.n.c. di Fichele Vincenzo & C. (n. 88/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), C.F. 02377580614, in persona del Curatore pro tempore, Avv. F M, rappresentato e difeso, in virtù di provvedimento autorizzativo del G.D. e di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Prof. L P (C.F.: PRRLCU69D20F839Q) ed elettivamente domicilia presso la Cancelleria della Suprema Corte, in Roma - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour;
- controricorrente — -avverso la sentenza n. 1257/3/2020 emessa dalla CTR Campania il 05/02/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. A P. Ritenuto in fatto 1. La Curatela fallimentare della Fichele s.n.c. di Fichele Vincenzo & C. impugnava l'avviso di accertamento per mancato pagamento Irap ed Iva relativo all'anno d'imposta 2011. 2. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso in ordine alla mancata deduzione dei costi ai fini Iva, rilevando che l'Ufficio aveva accertato l'imposta computando solo i ricavi indicati nella comunicazione dati Iva, senza tuttavia prendere in considerazione l'Iva sugli acquisti.
3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello, rilevando che la contribuente aveva dimostrato di essere debitrice dell'Iva e titolare del diritto di detrarre l'imposta, producendo 497 fatture relative agli acquisti di materie prime (latte) e provando l'inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività svolta.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia sulla base di un unico motivo. La Curatela fallimentare della Fichele s.n.c. di Fichele Vincenzo & C. ha resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR "mal interpretato la normativa di riferimento e soprattutto mal interpretato i requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente ai fini del diritto alla detrazione d'imposta IVA".
1.1. il motivo è inammissibile. Invero, con il motivo in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010;
Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il
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