Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/09/2020, n. 19675
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3547-2019 proposto da: DURNWALDER ALOIS, ERHARD HEINRICH, elettivamente domiciliati in ROMA, VIAI IN ARCIONE 71, presso lo studio dell'avvocato L D B, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMENICO LARATTA e GERHARD BRANDSTATTER;- ricorrenti -contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;controricorrente nonchè contro PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO, LEGA ANTI VIVISEZIONE L.A.V. ONLUS ENTE MORALE, LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCA ONLUS;- intimati - avverso la sentenza n. 248/2018 della CORTE DEI CONTI - PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 18/06/2018. Udita la relazione della cau 'sa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. FATTI DI CAUSA D A e E H hanno proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione e per straripamento di potere avverso la sentenza n.248 del 18 giugno 2018, con la quale la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione Trentino Alto Adige, li aveva condannati al pagamento in favore dello Stato della somma di eurd 568.125,000, ciascuno, oltre che per danno erariale patito dalla Provincia di Bolzano per le spese processuali nei giudizi definiti negativamente innanzi al Tribunale amministrativo relativi ai prOvvedimenti di autorizzazione alla caccia, condannando altresì i due soggetti convenuti al pagamento in favore della Provincia di Bolzano della somma di euro 6.192,23, oltre rivalutazione monetaria e spese del giudizio Il Procuratore generale della Corte dei Conti si è costituito con controricorso. La Lega Anti vivisezione L.A.V. Onlus e la Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus non si sono costituite. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale di cui all'art.380 bis c.p.c. del 21 luglio 2020. Ric. 2019 n. 03547 sez. SU - ud. 21-07-2020 -2- MOTIVI D ELLA DECISIONE 1. La Corte dei Conti, sez. giuriSdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, nella sentenza in epigrafe ha premesso che: 1) la Procura generale contabile aveva contestato ai convenuti, nella loro qualità rispettivamente di Assessore alle Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano- il Durnwalder- e di Direttore dell'Ufficio Caccia e Pesca Direttore sostituto della Ripartizione Foreste nonché Presidente dell'Osservatorio faunistico- l'Heinrich-, il danno derivante dall'adozione di circa cento decreti di autorizzazione alla caccia di specie faunistiche protette, consentendone a seconda delle specie il prelievo al di fuori del eriodo consentito o autorizzandone l'abbattimento in mancanza dei presupposti normativamente previsti e senza motivare gli atti, in contrasto con la normativa comunitaria, ipotizzando un danno diretto al patrimonio indisponibile dello Stato, derivato da ciascun singolo abbattimento ingiustificato e connesso all'indiscutibile valore intrinseo dell'animale soppresso in violazione del divieto;2) la Sezione territoriale della Corte dei Conti, dopo l'intervento in giudizio ad adiuvandum delle associazioni ambientaliste Lega Anti vivisezione L.A.V. Onlus e Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, aveva condannato ciascuno dei convenuti al risarcimento di euro 6.192,23 in favore della Provincia di Bolzano per il danno indiretto consistente nelle spese legali sopportate dalla Provincia nei giudizi innanzi al TRAG di Bolzano promossi per fare valere l'illegittimità di alcuni degli indicati decreti, rigettando ogni altra domanda collegata al danno derivante dall'adozione dei decreti autorizzativi alla caccia di specie protette;3)la sentenza anzidetta era stata impugnata dalla Procura Generale, rilevando che il danno lamentato non derivava solo dalla mera illegittimità degli atti, ma anche dalla sussistenza del danno al Ric. 2019 n. 03547 sez. SU - ud. 21-07-2020 -3- patrimonio indisponibile dello Stato derivato dall'adozione dei ricordati decreti e, dunque, dall'abbattimento di 2655 esemplari. 2. Ciò posto, la sezione giurisdizionale centrale d'appello ha osservato che: 1) la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, dotato di un valore che prescinde dalla sua collocazione nel contesto ambientalistico e dell'eco-sis enna;2) esistendo un divieto di abbattimento dei singoli animali come regola generale, i prelievi in Ieroga sono subordinati alla ricorrenza di specifici, rigorosi presuppos i, in assenza dei quali l'abbattimento di ogni singolo capo andava onfigurato come ingiustificata violazione del divieto normativament imposto, come tale foriero di danno erariale, di misura pari al valore dell'animale;3) la Procura Generale, che aveva contestato il danno diretto al patrimonio indisponibile dello Stato derivante da ciascun ingiustificato abbattimento, aveva offerto piena dimostrazione del pregiudizio, risultando per converso tot lmente ininfluente ai fini del giudizio la prova del danno all'ambiente e/o all'eco-sistema derivante dall'abbattimento;4) l'insufficienza della motivazione dei decreti di abbattimento contestati dalla Procura Generale a D A e E H non veniva in rilievo quale mera illegittimità dell'atto, essa integrando la prova dell'inesistenza dei presupposti legittimanti il superamento del divieto della soppressione dell'animale;la totale assenza o inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione erano dunque elementi idonei a far ritenere abnorme e arbitrario l'atto stesso;5) tale conclusione derivava dalla circostanza che la soppressione dell'animale potesse derivare solo dalla presenza di specifiche condizioni indicate nella motivazione del provvedimento e risalenti ad epoca anteriore all'abbattimento;Ric. 2019 n. 03547 sez. SU - ud. 21-07-2020 -4- 6) poiché l'onere di provare l'insussistenza della motivazione e dei presupposti collegati all'abbattimento era stato assolto dalla Procura generale attraverso la dimostrazione tanto dell'omessa giustificazione della violazione del divieto di abbattimento quanto dell'insussistenza dei presupposti giustificativ della deroga attraverso una apposita perizia, risultava privo di ri levo il fatto che i decreti fossero stati scrutinati dal giudice amrr inistrativo, potendo la stessa sezione autonomamente esaminarli per verificarne l'attitudine a fondare la responsabilità erariale dei co venuti;7) dall'esame dei provvedi enti compiuto singolarmente e nel loro complesso emergeva con hiarezza l'esecuzione dell'abbattimento degli animali in via sistematica in assenza dei presupposti, al punto da essere stato trasformato uno strumento eccezionale in ordinario mezzo di prelievo di specie non cacciabili o cacciabili solo in dati periodi, per come aveva dimostrato la dichiarazione confessoria dell'Erhard, dalla quale era emerso l'utilizzo dei decreti per finalità ultronee rispetto a quelle normativamente previste per giustificare l'abbattimento, per di più confermata dalla pervicace reiterazione dei decreti nonostante le innumerevoli pronunce del Tribunale amministrativo, dimostrative dell'illegittimità non solo formale;8) totalmente insussistente era risultato il principio di precauzione in ragione delle innumerevoli pronunce del Tribunale amministrativo, idonee ad escludere che i soggetti citati avessero potuto credere di agire con diligenza e nel rispetto della legge;9) il danno subito dal patrimonio dello Stato era quantificabile in via equitativa sulla base di un valore ricavato dal valore tassidermico degli animali abbattuti, diminuito del 40 %;10) parimenti poteva dirsi provato il danno prodotto alla Provincia di Bolzano dalle condotte dei due soggetti citati dalla Procura Generale per effetto delle spese sostenute nei giudizi innanzi al tribunale amministrativo, definiti negativamente. Ric. 2019 n. 03547 sez. SU - ud. 21-07-2020 -5- 3. Ciò posto, i ricorrenti 0::educono la violazione delle norme in materia di giurisdizione e lo straripamento di giurisdizione nel quale sarebbe incorso il giudice contabile di appello, in relazione agli artt.111 Cot., 207 cod. giust. contabile, 24, comma 1 Cost. e 113, c.1 e 2 Cost.
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