Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2019, n. 04574

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2019, n. 04574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04574
Data del deposito : 15 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2694/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. — ricorrente —

contro

R F, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 154, presso lo studio legale G M e S, rappresentato e difeso dall'avv.to C P del foro di Salerno, giusta procura in calce al controricorso. — controricorrente — avverso la sentenza n. 504/5/2012 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione di staccata di Salerno, depositata il 26 settembre 2012 e notificata il 21 novembre 2012;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2019 dal Consigliere Rosita D'Angiolella;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica Icolata Zeno, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Udito l'Avv.to P G, per l'Agenzia delle Entrate, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l'Avv.to S T, per delega scritta dell'avv.to P, per R F, che ha concluso per il rigetto del del ricorso.

FATTI DI CAUSA

F R, in servizio dal 10 agosto 1966 al 23 marzo 1988 presso gli uffici distaccati delle II.DD. di Tempio Pausania e di Salerno e, successivamente, sino al 13 ottobre 1997 presso l'ufficio delle II.DD. di Avellino, presentò, in data 5 ottobre 2006, istanza di restituzione delle imposte, a suo dire, indebitamente trattenute dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Salerno a seguito del conguaglio operato in data 1 gennaio 1999 tra quanto percepito per il servizio prestato dal 29 giugno 1993 al 13 ottobre 1997 ed ratei arretrati del trattamento di pensione allo stesso attribuiti con decorrenza al 23 marzo 1988, a seguito del definitivo provvedimento di licenziamento con decorrenza retroattiva alla medesima data. Propose, quindi, ricorso avverso il silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Salerno accolse il ricorso con decisione confermata, in esito all'appello dell'Agenzia delle Entrate, dalla Commissione Tributaria Regionale Campania, sezione di staccata di Salerno.RG2694/20I3 Rosita D'Angiolella, estensore La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza resa in data 26/09/2012, dichiarò l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dall'istanza di rimborso del contribuente in quanto proposta dall'Agenzia per la prima volta in appello;
rigettò, poi, il gravame per mancanza di motivi di appello specifici e di deduzioni nuove e diverse da quelle già proposte innanzi al primo giudice. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Ruinetti ha replicato con controricorso e ha depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 57 d.lvo 546/1992 dell'articolo 346 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360 co. 4 cod. proc. civ. », deducendo l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'eccezione di decadenza dell'istanza di rimborso in quanto eccezione nuova. In particolare, l'Amministrazione deduce, in diritto, che l'eccezione di decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ed, in fatto, che il contribuente aveva presentato istanza di rimborso oltre il termine di quarantotto mesi previsti dalla legge e cioè in data 5.10.2006, rispetto alla ritenuta operata dall'Amministrazione in sede di conguaglio in data 01.01.1999. 2. Il contribuente, controricorre sostenendo la correttezza della decisione impugnata in punto d'inammissibilità, trattandosi di eccezione nuova ed in ogni caso rilevando che il rimborso richiesto non è soggetto ai termini decadenziali delle ritenute dirette di cui all'articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602, realizzando un'ipotesi di indebito o di ingiustificato arricchimento da parte dell'Amministrazione finanziaria la quale ha illegittimamente recuperato - nell'effettuare il conguaglio - imposte RG2694/20I3 Rosita D' Angiolella, estensore non percepite da esso contribuente, ipotesi per la quale il diritto ad ottenere il rimborso è soggetto all'ordinario termine prescrizionale. Nelle memorie depositate ex art. 378 cod. proc. civ., rileva che, anche a voler ritenere applicabile l'art. 37 cit., la disposizione vigente "ratione temporis" prevedeva la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2646 cod. civ.. 3. Il motivo è infondato e va respinto per quanto qui di seguito esposto.

4. In primo luogo, va inquadrato il regime normativo applicabile alla fattispecie in esame. E' pacifico che in data 01/01/1999 la Direzione Provinciale del Tesoro di Salerno ha operato la ritenuta a seguito di conguaglio tra quanto percepito da F R per il servizio prestato dal 29 giugno 1993 al 13 ottobre 1997 ed i ratei arretrati del trattamento di pensione allo stesso attribuiti con decorrenza dal 23 marzo 1988, a seguito del definitivo provvedimento di licenziamento. Ritiene il Collegio che tale ritenuta realizzi un'ipotesi di ritenuta diretta (art. 37, d.P.R. n. 602 del 1973), in quanto, come si evince dai motivi di ricorso e dal controricorso, è stata operata direttamente dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del proprio dipendente e non invece da un sostituto d'imposta, diverso dall'amministrazione statale, ovvero dal contribuente (cd. versamento diretto di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973).

5. La tipologia della ritenuta ed il tempo in cui la stessa è stata effettuata (cioè in data 1 gennaio 1999), esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame del termine di decadenza di quarantotto mesi invocato dalla ricorrente (cfr. Cass., 03/11/2010, n. 22317 (Rv. 615826 - 01)). Ed infatti, per le ritenute dirette, il termine decadenziale di 48 mesi è stato introdotto, con decorrenza dal 1 gennaio 2001, dalla legge 23 R02694/20 13 Rosita D'Angiolella, estensore dicembre 2000 n. 388, articolo 34, comma 5, che ha modificato l'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973. L'articolo 37, primo comma, del d.P.R cit., nella formulazione precedente alle modifiche apportate con la legge n. 388 del 2000, subordina la proposizione dell'istanza di rimborso delle ritenute dirette operate dall'Amministrazione all'ordinario termine decennale di cui all'articolo 2946 cod. civ.. 6. Orbene, è evidente che essendo stata la ritenuta operata in data 01/01/1999, al tempo, in applicazione dei principi generali che regolano la successione e quindi l'efficacia delle leggi nel tempo (art. 11 disp. prel. cod. civ.), il regime applicabile era quello stabilito dall'articolo 37 del d.P.R. cit., non essendo ancora intervenute le modifiche apportate a tale articolo dall'articolo 34, comma 5, I. n. 388 del 2000. 7. In altri termini, la domanda di rimborso della ritenuta diretta di cui all'art 37 del d.P.R. cit., è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. termine che, solo a seguito delle modifiche normative sopra indicate, è stato sostituito, con decorrenza dall'lgennaio 2001, con quello di decadenza di 48 mesi.
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