Cass. civ., sez. I, sentenza 07/11/2011, n. 23033

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La banca mutuante che segnali al gestore dell'archivio dei debitori insolventi (cosiddetto CRIF) il nominativo del mutuatario, il cui inadempimento all'obbligo di restituzione della somma mutuata si riveli essere, al momento della segnalazione stessa, conseguenza di un disguido ad esso non imputabile, integra la violazione del fondamentale dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale, in forza del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell'altro.

In tema di mutuo, la mancata spontanea restituzione della somma mutuata giustifica la decorrenza degli interessi moratori dopo la messa in mora, la quale è insita nella proposizione della domanda giudiziale, non rilevando l'eventuale invalidità della clausola contrattuale che preveda il permanere dell'obbligo di restituzione del mutuo a carico del mutuatario, anche in caso di mancato funzionamento del meccanismo di addebito automatico delle rate in conto corrente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/11/2011, n. 23033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23033
Data del deposito : 7 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V U - Presidente -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. D V M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L L (c.f. LCNLSI47E48L736V), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DUILIO

13, presso l'avvocato P P, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
D B s.p.a.;

- intimata -
sul ricorso 19268-2006 proposto da:
D B S.P.A. (C.F./P.I. 01340740156), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE

16, presso l'avvocato R G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
L L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DUILIO

13, presso l'avvocato P P, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 940/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO

Immacolata che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 novembre 2002 la sig.ra Lisa L citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Deutsche Bank s.p.a., che le aveva accordato un mutuo per l'acquisto di un paio di occhiali. L'attrice riferì che per il rimborso rateale della somma mutuata era stato pattuito un sistema di addebito automatico sul conto corrente bancario a lei intestato presso la Banca Commerciale Italiana. Sennonché, tempo dopo, quantunque su detto conto corrente vi fosse sempre stata la corrispondente copertura, la sig.ra L aveva appreso che l'addebito non era stato eseguito, poiché alla Banca Commerciale non risultava pervenuta comunicazione alcuna, e che, tuttavia, la Deutsche Bank aveva segnalato il nominativo della debitrice ad un sistema d'informazione commerciale (denominato CRIF), con la conseguenza che la stessa sig.ra Lancini si era vista negare credito da altri fornitori. Donde la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della banca convenuta. Quest'ultima resistette e chiese, in via riconvenzionale, che l'attrice fosse condannata alla restituzione della somma datale in mutuo, pari ad Euro 372,18, maggiorata di interessi. Il tribunale ritenne che la causa del mancato pagamento di cui si discute fosse imputabile alla Deutsche Bank, la quale non aveva segnalato alla Banca Commerciale la disposizione di addebito, ma che la pretesa risarcitoria avanzata dalla sig.ra L non fosse accoglibile per difetto di prova del danno. La medesima sig.ra L, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Deutsche Bank, fu condannata alla restituzione della somma ricevuta a mutuo, oltre agli interessi ed alla metà delle spese di causa, con compensazione della restante metà.
Chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dalla sig.ra L, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 24 marzo 2006, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò la Deutsche Bank responsabile del danno alla reputazione subito dall'appellante per l'indebita iscrizione del suo nominativo nell'archivio dei debitori inadempienti sopra menzionato e condannò pertanto l'istituto di credito al risarcimento, liquidato in Euro 350,00. Confermò la condanna della sig.ra L alla restituzione dell'importo di Euro 372,18, escludendo però che fossero dovuti interessi moratori, e rigettò la domanda di compensazione. La Deutsche Bank venne altresì condannata al pagamento delle spese del giudizio di gravame, mentre fu tenuta ferma la regolazione di quelle del primo grado disposta dal tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza la sig.ra L ha proposto ricorso, articolato in sei motivi.
La Deutsche Bank ha resistito con controricorso ed ha formulato un ricorso incidentale, anch'esso articolato in sei motivi, al quale la sig.ra L ha replicato depositando a propria volta un controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente esser riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c.. 2. Per ragioni di ordine logico è opportuno esaminare anzitutto il ricorso incidentale, che, come già ricordato, consta di sei motivi, ma di cui è stata preliminarmente eccepita l'inammissibilità per difetto di prova dei necessari poteri rappresentativi in capo al "condirettore dirigente" della Deutsche Bank, dr. D M, che ha sottoscritto la procura speciale in margine al controricorso.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento in base al principio per cui, in tema di rappresentanza processuale, la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa;
principio applicabile anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto (Cass. 13 settembre 2007, n. 19162;
e Cass. 13 giugno 2006, n. 13669). Aggiungasi che il direttore generale di una società di capitali può assumere la rappresentanza, anche processuale, della società medesima, in forza di disposizione statutaria o per delega (che sia ammessa dallo statuto sociale) da parte degli amministratori;
pertanto, qualora a seguito di proposizione di ricorso per cassazione, la controparte si limiti a rilevare che non risulta la fonte del potere esercitato dal direttore generale conferente la procura speciale ad litem, deducendo al riguardo una carenza di prova, deve escludersi che l'ammissibilità dell'impugnazione esiga la specificazione od allegazione della fonte del relativo potere, spettando alla controparte medesima, che sostenga l'apposizione di limiti al potere stesso nell'atto di delega, di fornire la relativa dimostrazione (Cass. 18 maggio 2006, n. 11661).

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