Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2005, n. 14329
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di concessione di beni pubblici (nella specie, affidamento dell'attività di sfruttamento di cava), la controversia in ordine alla scelta del contraente è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. P G - Presidente di sezione -
Dott. P E - rel. Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L M s.p.a. - per l'industria del marmo -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, con procura in calce al ricorso datata 8 settembre 2003, dagli avv.ti A G, Z F e V M E, domiciliatario in Roma, alla via Lima 15;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO (Amministrazione Sep. B.U.C.) L C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con procura a margine del controricorso, dagli avv.ti P A e L M, domiciliatario in Roma, alla via A. Friggeri 103;
e
T ME S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, con procura a margine del ricorso, dagli avv.ti S M e C M, domiciliatario in Roma alla via Granisci 36;
- controricorrente -
e
COMUNE DI LASA, in persona del sindaco pro tempore;
- intimato -
avverso la decisione del Consiglio di Stato - Sez. 6^ - in data 19 novembre 2002, depositata col n. 2992/2003 il 30 maggio 2003. Nella Pubblica udienza del 17 marzo 2005, udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Papa;
uditi gli avv.ti Verino, per la ricorrente, Lulani e Coglitore E., delegato, per le controricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con declaratoria di giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con nota prot. n. 6460 il Sindaco del Comune di Lasa, in esecuzione di delibera consiliare, comunicò alla Lasa per l'industria del marno S.p.a. disdetta, dal 31 gennaio 2001, del contratto di concessione per l'esercizio delle cave marmifere di Lasa, stipulato con la Società il 29 gennaio 1980. La disdetta - giusta deliberazione n. 45 del 16 settembre 2000, che aveva accertato la proprietà tavolare in capo all'ente delle particene fondiarie oggetto dell'attività di coltivazione - fu confermata dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico Lasa Centro, con nota datata 27 settembre 2000.
La stessa Amministrazione, dopo avere negativamente riscontrato una richiesta di trattativa, per l'affitto delle cave, proveniente dalla Tiroler Marmorwerke S.r.l., all'esito di apposite trattative con la stessa società Lasa Marmo, si determinò ad un nuovo contratto di affitto a quest'ultima, giusta delibera n. 72 del 22 dicembre 2000, addivenendo alla stipulazione il giorno successivo. 2.- La delibera fu impugnata dalla Tiroler Marmorwerke davanti al Tribunale amministrativo regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, unitamente agli atti prodromici, preliminari e consequenziali, con espresse richieste di declaratoria d'illegittimità del contratto intercorso con la Lasa Marmo e di condanna al risarcimento dei danni.
Il ricorso, proposto nei confronti della ripetuta Lasa Marmo, dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico Lasa Centro e del Comune di Lasa, fu accolto - con esclusione dell'istanza risarcitoria - con decisione n. 379 del 2001. 3.- Il Consiglio di Stato, con la decisione indicata in epigrafe, ha respinto gli appelli della Società Lasa centro e della Amministrazione separata dei beni di uso civico.
Ha superato l'eccezione preliminare d'improcedibilità dei gravami per difetto di interesse, rilevando che la delibera n. 2 del 4 gennaio 2002, con cui l'Amministrazione aveva scelto, quale contraente per la conduzione delle cave marmifere, la medesima Società Lasa Marmo, aveva ovviato al difetto di comparazione tra le offerte in concorso, che era stato fatto valere contro la delibera iniziale.
Ha, quindi, affermato la giurisdizione amministrativa sui seguenti