Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2021, n. 32508

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2021, n. 32508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32508
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 17976-2017 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

- ricorrenti -

contro

NEW LIVINGSTON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA

14, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO BARRILE che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonché

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla VIA DEI

PORTOGHESI

12;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 1893/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 27/04/2017 R.G.N. 494- 514/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato CARLA D'ALOISIO;
udito l'Avvocato BARRILE EUGENIO.

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 27.4.2017, la Corte d'appello di Milano ha confermato analogo provvedimento con cui il Tribunale di Busto IO aveva omologato il concordato preventivo proposto da EW ST s.p.a.- La Corte, in particolare, nel rigettare le doglianze dell'INPS concernenti la parziale falcidia delle sue pretese, concernenti crediti per contributi previdenziali non pagati, ha ritenuto che l'omologazione del concordato non dovesse sottostare alla previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dal d.m. 4.8.2009, trattandosi di normativa di natura secondaria che non potrebbe compromettere l'ampiezza della cognizione giudiziale nelle procedure concorsuali senza con ciò stesso violare le norme primarie sovraordinate in materia. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo due motivi di censura. EW ST s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso adesivo. L'INPS, EW ST s.p.a. e il Pubblico ministero hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.-

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 166, 180 e 182-ter, I. fall., per avere la Corte di merito ritenuto che nel caso di specie, in cui il concordato preventivo non si era accompagnato ad alcuna transazione previdenziale, non si dovesse nemmeno valutare la sussistenza dei requisiti di cui al d.m.

4.8.2009 né di alcun altro criterio di valutazione: ad avviso di parte ricorrente, infatti, soccorrerebbero in specie i principi dettati da CGUE, 7.4.2016, C-546/14, di talché quanto meno si sarebbe dovuto accertare che il credito non avrebbe potuto ricevere trattamento migliore in sede di fallimento. Con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione del medesimo compendio normativo di cui al primo motivo per non avere la Corte

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