Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/02/2022, n. 04478

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/02/2022, n. 04478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04478
Data del deposito : 11 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1724-2021 proposto da: I K, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e P// difeso dagli avvocati STEFANIA ALBA MANISCALCO, A M;

- ricorrente -

contro

R GESTIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell'avvocato N R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P R;
- resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 27/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. V P;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M, che conclude per raccoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
conseguenze di legge. Premesso che - con ordinanza del 25 novembre 2020, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli in relazione alla domanda proposta da I K inerente alla condanna della Romeo Gestioni S.p.A. - alle cui dipendenze il ricorrente aveva svolto attività lavorativa come addetto all'impresa di pulizia - al pagamento, in favore del lavoratore, delle somme dovute a titolo di differenze retributive;
- avverso tale ordinanza propone regolamento di I K;
- la Romeo Gestioni S.p.A. ha presentato scritture difensive;
- il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha richiesto che, in accoglimento del ricorso venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
Il Collegio - preliminarmente rileva come vada disattesa l'eccezione di inammissibilità relativa alle deduzioni non formulate dinanzi al Tribunale di Milano;
Ric. 2021 n. 01724 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- - invero, il ricorso per regolamento di competenza, ritualmente proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. rispetta il combinato disposto degli artt. 413, 428, 28 e 38 cod. proc. civ.;
- come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 413 comma 2, cod. proc. civ., per le controversie previste dall'art. 409 competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro;
- l'onere della prova grava sul ricorrente;
- nella specie, va rilevato come sia stato prodotto il contratto concluso mediante sottoscrizione di entrambe le parti e come vi sia il riferimento geografico a Segrate ove in data 15 novembre 2016 il negozio è stato concluso mediante sottoscrizione, appunto), del legale rappresentante della società e del Khalid (circostanza, questa, non oggetto di contestazione);
- appare evidente l'erroneo percorso argomentativo del giudice di secondo grado il quale ha attribuito rilievo alle deduzioni della società volte a sostenere l'irrilevanza del riferimento alla sede di Scgrate in quanto esclusivamente connessa al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, avendo, invece, la proponente avuto notizia dell'accettazione in Segrate per la contestuale sottoscrizione cd essendosi, quindi, ivi concluso il contratto;
- deve evidenziarsi, al riguardo, come, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 25402 del 2017), in tema di controversie di lavoro, ai fini della individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta Ric. 2021 n. 01724 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione;
- nulla emerge dalle deduzioni ed allegazioni di parte controricorrente con riguardo al coinvolgimento della sede di Napoli, non essendovi in atti ricevute né di fax né di raccomandate concernenti la trasmissione della missiva a Napoli;
- in particolare, poi, non conducono a diversa conclusione le osservazioni contenute nella memoria depositata da parte ricorrente, ove si richiamano le risultanze probatorie di distinti giudizi (nn. 3082 e 9043 del 2020) e, segnatamente, le dichiarazioni del teste V E, da cui si sarebbe evinto che l'Ufficio del personale aveva la propria sede in Napoli e che ivi sarebbero stati condotti i contratti per essere sottoscritti, nonché in relazione alla presenza in quella sede del legale rappresentante e dell'amministratore delegato della società;
- nessuno degli elementi addotti in memoria emerge, tuttavia, dal ricorso introduttivo, in dispregio del disposto di cui all'art. 366 cod. civ., atteso che l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della clecisività dei punti controversi e della Ric. 2021 n. 01724 sez. ML - ud. 14-12-2021 -4- correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (cfr. fra le più recenti, Cass. n. 342 del 2021);
- in assenza di qualsivoglia indicazione di segno contrario, contenuta in sentenza e nel ricorso, deve ritenersi che il contratto sia stato concluso in presenza come attestato dal documento prodotto;
- alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e dichiarata, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale di Milano assegnando termine di legge per la riassunzione;
- le spese verranno regolate in sede di giudizio definitivo;
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