Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2018, n. 32044
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L'opposizione avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a verificare in piena autonomia l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo, essendo la situazione giuridica del richiedente qualificabile come diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali tutelati dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, che non lascia alcuna discrezionalità valutativa né al questore, tenuto soltanto ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, né al P.M., il cui necessario parere è espressione di una mera discrezionalità tecnica, che esaurisce la sua rilevanza all'interno del procedimento amministrativo. (Fattispecie relativa ad un caso in cui il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo era stato negato dal questore in assenza del prescritto parere del P.M.).
Sul provvedimento
Testo completo
32044-1 8
REPUBBLICA ITAIANA
I NOME DEL POPOLO ITAIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
IMMIGRAZIONE
AURELIO CAPPABIANCA -- Primo Pres.te f.f. - PERMESSO DI
SOGGIORNO ex art. 22, co. 12-
- Presidente Sezione quater, TUI - ANTONIO MNA -
AGO
Ud. 09/10/2018 -
-Rel. Consigliere - PU LUCIA TRIA
R.G.N. 1828/2018 GIACITO BISOGNI
- Consigliere - 401.32044 Rep.RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
ARIANA DORONZO - Consigliere - G.P. COA lence 23 4.17 ABERTO GIUSTI - Consigliere -
ADO CARRATO - Consigliere -
Consigliere -G M
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 1828-2018 proposto da:
J A, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVATORE CENTONZE;
- ricorrente -
432
8 1 contro
M DELL'ITERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 597/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE,
depositata l'1/06/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/10/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale L C, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
udito l'Avvocato S C.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1. Con sentenza n. 1516/2016 il Tribunale di Lecce rigettata
l'eccezione del Ministero dell'Interno in merito alla sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo la situazione
giuridica del ricorrente essere qualificata come diritto soggettivo respinse la domanda del cittadino nigeriano J A volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5 e
22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 (d'ora in poi: TUI,
Testo unico immigrazione), per la riscontrata mancanza del parere favorevole del Pubblico Ministero.
2. L'Augustine ha impugnato tale sentenza e la Corte d'appello di
Lecce, accogliendo un motivo dell'appello incidentale del Ministero dell'Interno, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo,
in base alle seguenti considerazioni:
a) è indubbio che la situazione giuridica soggettiva di chi chiede la protezione internazionale e/o la protezione umanitaria è da qualificare come diritto soggettivo costituzionalmente protetto, in
quanto si tratta di un diritto che ha natura diritto umano
Ric. 2018 n. 01828 sez. SU ud. 09-10-2018 -2- fondamentale ed ha la sua base nel diritto d'asilo riconosciuto dall'art.
10, terzo comma Cost. oltre che dalla Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951 e dalla CEDU;
b) nella specie, però, si discute del permesso di soggiorno per
"particolare sfruttamento lavorativo" per il cui rilascio è prevista una valutazione discrezionale dell'Amministrazione cioè del Pubblico
-che fa degradare la situazione giuridica del richiedente ad Ministero
interesse legittimo;
c) in particolare, in base agli artt. 5 e 22, comma 12-quater, del
d.lgs. n. 286 del 1998 occorre che il richiedente abbia presentato denuncia penale e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro per il particolare sfruttamento lavorativo subito;
d) la sussistenza di tali presupposti (denuncia e cooperazione) è rimessa ad una valutazione discrezionale del Procuratore della
Repubblica, Autorità (penale) diversa da quella che deve poi rilasciare il permesso di soggiorno ma il cui intervento (come proposta o parere favorevole espressi) è essenziale per il rilascio del permesso stesso;
e) si tratta di un atto che condiziona l'attribuzione del titolo di
soggiorno escludendo che il provvedimento del Questore possa
-
configurarsi come atto meramente consequenziale e indefettibile - e che comporta l'esercizio di una vera e propria valutazione
amministrativa discrezionale sulla sussistenza delle ragioni di
protezione, in stretta correlazione con il tasso di discrezionalità politico-amministrativa proprio dell'accertamento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TUI
3. Il ricorso di J A, illustrato da memoria, domanda
la cassazione della sentenza per due motivi.
Il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
Ric. 2018 n. 01828 sez. SU ud. 09-10-2018 -3- RAGIONI DELLA DECISIONE
I Sintesi delle censure-
1. Il ricorso è articolato in due motivi, con i quali il ricorrente denuncia:
1.1. in relazione all'art. 360, n. 1, cod. proc. civ., violazione e
falsa applicazione dell'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del
1998 in quanto dalla lettura combinata di tale disposizione con l'art.
5, comma 6, del TUI si desume che anche le ipotesi di "particolare sfruttamento lavorativo" rientrano nel regime processuale generale della protezione umanitaria, ormai delineato con chiarezza a partire da Cass. SU n. 19393 del 2009. Infatti, la proposta e/o il parere favorevole del P.M. devono ascriversi ad un'attività amministrativa
meramente ricognitiva dei presupposti previsti dalla disposizione citata (la presentazione della denuncia e la cooperazione nel procedimento penale a carico del datore di lavoro), mentre l'effetto costitutivo della posizione giuridica soggettiva di diritto sostanziale dello straniero viene determinato dalla legge. Il Questore è obbligato
a conformarsi al parere del P.M., ma lo stesso non può dirsi per il giudice, il quale deve eseguire una propria valutazione della fattispecie concreta al fine di accertare se sussistono o meno i
requisiti del comma 12 quater cit., non potendo omettere di pronunciarsi su una domanda di accertamento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno (primo motivo);
1.2. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 12-quater, del
d.lgs. n. 286 del 1998, sottolineandosi che la presentazione della denuncia penale e la cooperazione sono elementi distinti ma inscindibili dal punto di vista logico e temporale perché la cooperazione deve essere intesa come "volontà di cooperare" come
avviene nell'ambito del processo penale e la presentazione della
-
denuncia dimostra di per sé la sussistenza di tale volontà. Tanto più
Ric. 2018 n. 01828 sez. SU ud. 09-10-2018 -4- che ragionando diversamente il denunciante sarebbe costretto ad attendere la fine del processo penale per poter avere il permesso di soggiorno. Ciò dimostra come il controllo del PM sia meramente formale e ricognitivo della sussistenza dei suddetti presupposti di fatto, senza alcun potere discrezionale (secondo motivo).
II Esame delle censure
-
-2. Il primo motivo di ricorso con il quale viene posta una questione di riparto di giurisdizione in ragione della natura giuridica delle situazioni soggettive coinvolte, nella specie deve essere
-
accolto, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice
ordinario.
3. Nel presente giudizio si discute di un particolare tipo di permesso di soggiorno per motivi umanitari per "particolare
-
sfruttamento lavorativo" che è stato introdotto nel nostro
ordinamento dal d.lgs. n. 109 del 2012, emanato in attuazione della direttiva 2009/52/CE, contenente di norme minime relative a sanzioni
e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Con riferimento al quadro normativo esistente al momento dell'inizio della presente vicenda, antecedente l'entrata in vigore del recente d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, il suddetto permesso di soggiorno costituiva una species del genus permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Tale ultimo permesso, di ampia applicazione, è stato abolito, in quanto tale, dal suddetto d.l., che lo ha sostituito con alcuni tipici permessi aventi motivazioni umanitarie per "casi speciali", così individuati: per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18 (per motivi di protezione sociale), 18-bis (per le vittime di violenza domestica), 20-bis (per calamità naturali), 22, comma 12-quater (per sfruttamento lavorativo), e 42-bis (per atti di particolare valore civile), e del permesso di soggiorno rilasciato ai
Ric. 2018 n. 01828 sez. SU ud. 09-10-2018 -5- sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 (permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura
"protezione speciale" per le categorie vulnerabili).
4. Per esporre le ragioni per le quali, nella specie, si arriva alla conclusione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario
(conclusione che, peraltro, trova riscontro anche nel citato d.l. n. 113 del 2018) è opportuno fare sinteticamente riferimento