Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/10/2007, n. 22640
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In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la giurisdizione è distribuita tra giudice ordinario e amministrativo - ai sensi degli artt. 82 e ss. del d.P.R. n. 570 del 1960 e dell'art. 6 della legge n. 1034 del 1971 - nel senso che al primo spettano tutte le controversie che concernono l'ineleggibilità, le incompatibilità e le decadenze, ossia aventi ad oggetto diritti soggettivi, mentre al secondo spettano quelle aventi ad oggetto in via diretta l'annullamento degli atti amministrativi attinenti alle operazioni elettorali; né la giurisdizione del giudice ordinario viene meno per il fatto che la questione sull'ineleggibilità venga introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di convalida degli eletti. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O. la cognizione della controversia promossa da un elettore diretta a far valere l'ineleggibilità alla carica di sindaco del soggetto che abbia già ricoperto detta carica per due mandati consecutivi immediatamente precedenti le elezioni, come disposto dall'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PRESTIPINO NI - Presidente Sezione-
Dott. PREDEN Roberto - Presidente Sezione-
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC IO, elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio legale PALMA - SCHETTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PALMA ANTONI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro - tempore, PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO, in persona del Prefetto pro - tempore, entrambi domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
e contro
CA AN, LL RA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, NAPOLITANO ANTONIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 630/07 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 09/03/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/07 dal Consigliere Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella;
uditi gli avvocati VERRUSIO Mari per delega dell'avvocato Palma NI, CIMINO Giuseppe dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del secondo motivo, A.G.O., rinvio per il resto ad una Sezione Semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesco LL, cittadino elettore del Comune di Mugnano del Cardinale, con ricorso depositato il 20 luglio 2006 chiedeva al Tribunale di Avellino di dichiarare la decadenza dalla carica di sindaco di NI CC - eletto sindaco nelle elezioni amministrative del maggio 2006 - per avere il medesimo già ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi immeditamente precedenti le elezioni.
Identici ricorsi erano depositati dall' elettore LI NI e dal consigliere comunale Andrea NI.
Il Comune si costituiva in ciascuno dei giudizi, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, l'inammissibilità dei ricorsi per omessa notifica al CC e la loro infondatezza nel merito. Riunite le cause, il Tribunale ravvisava la nullità della notifica dei ricorsi introduttivi al CC e ne disponeva la rinnovazione. Il convenuto, costituitosi in giudizio, assumeva le medesime conclusioni del Comune.
Con sentenza del 12 dicembre 2006 il Tribunale dichiarava inammissibile la costituzione in giudizio del Comune, respingeva le eccezioni preliminari ed in accoglimento dei ricorsi affermava l'ineleggibilità del CC, che dichiarava decaduto dalla carica. Proposto appello dal CC, si costituivano il LI, il NI ed il LL. Intervenivano volontariamente in giudizio il Ministero dell' Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino.
Con sentenza del 2 - 9 marzo 2007 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'impugnazione, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali.
La Corte territoriale, premesso che i ricorsi introduttivi dovevano intendersi tempestivamente e ritualmente notificati al CC presso la casa comunale di Mugnano del Cardinale, dove il predetto esercitava il proprio ufficio di sindaco, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, osservando che in materia di contenzioso elettorale sono devolute al Giudice amministrativo le sole controversie in materia di operazioni elettorali, mentre spetta al Giudice ordinario la cognizione di quelle concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, in quanto correlate al diritto soggettivo perfetto all'elettorato attivo o passivo. Quanto al motivo di appello volto a denunciare la violazione dell' art. 112 c.p.c, per avere - nell'assunto - il Giudice di primo grado, nell' accogliere i ricorsi, pronunciato su questioni non oggetto di contraddittorio tra le parti e per converso omesso di esaminare l'unica eccezione sollevata dal CC per contrastare le avverse domande, rilevava da un lato che il medesimo non aveva interesse a far valere la dedotta parziale nullità della sentenza, che una volta rilevata non avrebbe potuto condurre alla riforma della sentenza stessa, e dall' altro lato che il primo Giudice aveva chiaramente pronunciato sull'eccezione asseritamente non esaminata, affermando che la violazione del divieto di cui all' art. 51, comma 2, del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, è sanzionata con la decadenza dell' eletto.
Peraltro tale affermazione doveva essere in sede di appello ribadita, in quanto fondata sulla corretta interpretazione logica e sistematica della norma richiamata. La proposta questione di legittimità costituzionale dell' art. 51, comma 2, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., appariva manifestamente infondata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CC sulla base di cinque motivi illustrati con memoria.
Hanno