Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2023, n. 21056
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ordine Savino, nato a [...] in data [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 07/07/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla confisca con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Torino e dichiarare l'inammissibilità nel resto del ricorso. Ricorso trattato ex art. 23 comma 8, D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 15/4/2021, il Tribunale di Torino, condannava l'odierno ricorrente per avere, nella qualità di legale rappresentante della "Ordine Pietro s.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, dichiarato nelle dichiarazioni annuali di detta società, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture riferite a operazioni inesistenti, in data 22 settembre 2011 (capo h) e 21 settembre 2012 (capo i). Disponeva altresì la confisca dei beni mobili di proprietà dell'imputato o comunque nella sua disponibilità per l'importo di euro 32.184, 00, cifra risultante dalla sommatoria degli importi oggetto di vincolo per il capo h), 14.600 euro, e per il capo i), euro 17.584. In data 07/07/2022, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto all'imputato al capo h) d'imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava, per il residuo capo i) la pena in anni 1 di reclusione. La sentenza confermava, nel resto, la decisione impugnata.
2.Avverso il provvedimento l'imputato, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
3.Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'omessa rideterminazione della cifra confiscata alla luce dell'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo h). In proposito si osserva che il reato tributario in questione è stato commesso in data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., che, come noto, consente al giudice di mantenere, al verificarsi dei requisiti di legge, la confisca anche in caso di prescrizione del reato.
4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), con riferimento all'erronea credibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie del coimputato De IS, nella parte in