Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2011, n. 5241
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Ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell' esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. PICCIALLI LU - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11592-2005 proposto da:
GN GI, [...], elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINO ROCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato BALSAMO GIUSEPPE;
- ricorrenti -
contro
D'DR GI [...], deceduto nelle more;
- controricorrente -
e contro
D'DR AG [...], D'DR ON IZ [...], D'DR AD [...], D'DR RG, [...], nella qualità di eredi legittimi e testamentari pro quota di D'DR GI, elettivamente domiciliati in ROM, VIALE CARSO 34, presso lo studio dell'avvocato BARTOLI SALVATORE, che li rappresenta e difende con procura speciale prodotta in udienza;
- intimati -
avverso la sentenza n. 111/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è comparso l'Avvocato SALVATORE BARTOLI con procura speciale e allegati comprovanti la morte del resistente D'DR DI GI, atto notorio degli eredi e procura speciale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GN LU impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 111 del 2005, nella parte in cui ha accolto il gravame proposto da D'DR MO avverso la decisione del Tribunale di Marsala del 13 marzo 2001, che aveva invece rigettato la demanda di quest'ultimo di reintegrazione dello spoglio subito di due aree di terreno poste nelle vicinanze di quelle dell'GN.
Il primo giudice rigettava la domanda di D'DR, ritenendo che quest'ultimo, che ne era onerato, non aveva fornito la prova del possesso attuale, così come della tempestività dell'azione, una volta sorta la contestazione sul punto da parte dell'Ardagna, il quale si era difeso assumendo che sulle strisce di terreno in questione da più di vent'anni il ricorrente non esercitava alcun possesso, adducendo comunque che gli atti di spoglio lamentati risalivano ad oltre un anno prima del ricorso.
La Corte d'appello rilevava che il ricorso del D'AN si articolava in due direzioni: a) la prima relativa al fondo antistante il fabbricato dell'GN, particella 585, pacificamente nel possesso di quest'ultimo, comprendente anche una "stradella larga circa 10 metri, la quale, costeggiando il fabbricato, consente l'accesso alle case coloniche poste a monte";
b) la seconda relativa "ad uno sperone di terreno di forma trapezoidale costituente la particella 586".
La Corte, mentre confermava il decisum relativo alla particella 585, riformava la sentenza di primo grado quanto al secondo terreno (particella 586). Al riguardo analizzava nuovamente tutto il materiale probatorio (testi, CTU e documenti), giungendo alla conclusione che il D'DR dovesse ritenersi possessore del terreno in questione e che aveva agito entro l'anno dall'atto dello spoglio, consistito nello spianamento del terreno e nel piantamento di alcuni alberelli d'ulivo. Al riguardo valorizzava le convergenti dichiarazioni di alcuni testi, tra i quali un vigile urbano, gli accertamenti del CTU, che avevano collocato nell'anno anteriore al ricorso il piantamento degli alberelli (che presentavano ancora un apparato radicale capillare non ancora fuoriuscito dalla zolla con la quale erano stati acquistati in vivaio), i documenti dai quali risultava che il Comune si era rivolto al D'DR per l'autorizzazione all'uso del terreno in questione per alcuni lavori di pubblica utilità.
Il ricorrente formula 4 articolati motivi. Resiste con controricorso il D'DR. Nelle more del giudizio, quest'ultimo decedeva. Si costituivano i suoi eredi, indicati nominativamente nella intestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 c.c., nonché vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto del possesso dell'avvocato D'AN. Osserva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere la difficile utilizzazione del terreno di quella parte della particella 586 da parte del ricorrente in relazione la sua posizione decentrata rispetto alla sua abitazione. In ogni caso sia la CTU che i testi ne avevano affermato l'utilizzazione da parte sua per l'attività di demolizione auto. La Corte territoriale aveva quindi "commesso lo sbaglio laddove ha sostenuto che il terreno dove l'GN svolgeva l'attività di demolizione fosse diverso dal terreno costituito dalla particella 586". Inoltre, la testimonianza del vigile urbano (circa la condizione del terreno) si poneva in contrasto con altre dichiarazioni del dirigente della polizia municipale del Comune di Mazara del 12 dicembre 1997 in atti, dalla