Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2021, n. 10023
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 24767-2018 proposto da: GAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CHIANA
48, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
2020 contro 2344 SERRATORE ANTONELLA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato V A;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1079/2018 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 12/06/2018 R.G.N. 1351/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. F A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per inammissibilità o rigetto;
udito l'Avvocato FRANCESCO RDINA per delega verbale Avvocato A P. R.G. n. 24767/2018 FATTI DI CAUSA I. Con sentenza pubblicata il 12 giugno 2018, la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento impugnato da A S nei confronti della GAM S.p.a., condannando la società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni globali di fatto dovute dal recesso all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
2. La Corte ha rilevato che la S, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, aveva dedotto che il recesso del rapporto di lavoro e la sua collocazione in mobilità le erano stati comunicati con telegramma del 29 luglio 2014 e aveva altresì "contestato la riferibilità del succitato telegramma al datore di lavoro", chiedendo nelle conclusioni che fosse dichiarata "l'inefficacia del licenziamento" con le conseguenze determinate dalla "tutela cd. forte", previste dalla legge proprio per la mancanza di forma scritta. Secondo la Corte, "il datore di lavoro, contumace nella fase a cognizione sommaria, non solo non ha offerto alcun mezzo di prova atto a dimostrare la riferibilità ad esso del telegramma, quanto neppure ha mosso alcuna contestazione al rilievo della lavoratrice". Quanto alla pretesa esistenza di un precedente provvedimento espulsivo comunicato con raccomandata a mani, la Corte ha ritenuto che il riferimento ad esso, contenuto nell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento formulata dalla S, fosse "frutto di un mero errore materiale di redazione". Pertanto, richiamati precedenti di legittimità in ordine all'interpretazione dell'art. 2705, comma 1, c.c., i giudici d'appello hanno dichiarato l'inefficacia del recesso datoriale, con le pronunce reintegratorie e patrimoniali conseguenti.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso GAM Spa con 3 motivi;
ha resistito con controricorso A S. RAGIONI DELLA DECISIONER.G. n. 24767/2018 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414 e 437 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Catanzaro ritenuto 'succintamente' proposta in primo grado una domanda di accertamento della 'inesistenza' del licenziamento da considerarsi intimato in forma orale". Si critica la sentenza impugnata affermando che la contestazione della riferibilità del telegramma alla società contenuta negli atti della ricorrente era "meramente incidentale e del tutto generica, ... campata in aria, quale asserzione di mero stile legata alla forma di intimazione del licenziamento".
2. La censura non può trovare accoglimento. Per principio radicato nella giurisprudenza di questa Corte l'interpretazione
CHIANA
48, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
2020 contro 2344 SERRATORE ANTONELLA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato V A;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1079/2018 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 12/06/2018 R.G.N. 1351/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. F A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per inammissibilità o rigetto;
udito l'Avvocato FRANCESCO RDINA per delega verbale Avvocato A P. R.G. n. 24767/2018 FATTI DI CAUSA I. Con sentenza pubblicata il 12 giugno 2018, la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento impugnato da A S nei confronti della GAM S.p.a., condannando la società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni globali di fatto dovute dal recesso all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
2. La Corte ha rilevato che la S, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, aveva dedotto che il recesso del rapporto di lavoro e la sua collocazione in mobilità le erano stati comunicati con telegramma del 29 luglio 2014 e aveva altresì "contestato la riferibilità del succitato telegramma al datore di lavoro", chiedendo nelle conclusioni che fosse dichiarata "l'inefficacia del licenziamento" con le conseguenze determinate dalla "tutela cd. forte", previste dalla legge proprio per la mancanza di forma scritta. Secondo la Corte, "il datore di lavoro, contumace nella fase a cognizione sommaria, non solo non ha offerto alcun mezzo di prova atto a dimostrare la riferibilità ad esso del telegramma, quanto neppure ha mosso alcuna contestazione al rilievo della lavoratrice". Quanto alla pretesa esistenza di un precedente provvedimento espulsivo comunicato con raccomandata a mani, la Corte ha ritenuto che il riferimento ad esso, contenuto nell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento formulata dalla S, fosse "frutto di un mero errore materiale di redazione". Pertanto, richiamati precedenti di legittimità in ordine all'interpretazione dell'art. 2705, comma 1, c.c., i giudici d'appello hanno dichiarato l'inefficacia del recesso datoriale, con le pronunce reintegratorie e patrimoniali conseguenti.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso GAM Spa con 3 motivi;
ha resistito con controricorso A S. RAGIONI DELLA DECISIONER.G. n. 24767/2018 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414 e 437 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Catanzaro ritenuto 'succintamente' proposta in primo grado una domanda di accertamento della 'inesistenza' del licenziamento da considerarsi intimato in forma orale". Si critica la sentenza impugnata affermando che la contestazione della riferibilità del telegramma alla società contenuta negli atti della ricorrente era "meramente incidentale e del tutto generica, ... campata in aria, quale asserzione di mero stile legata alla forma di intimazione del licenziamento".
2. La censura non può trovare accoglimento. Per principio radicato nella giurisprudenza di questa Corte l'interpretazione
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