Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2019, n. 20125

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2019, n. 20125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20125
Data del deposito : 25 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 28606-2015 proposto da: COLACECI MARCO, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE TUPINI

113, presso lo studio dell'avvocato C R, rappresentato e difeso dall'avvocato R S giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI VALMONTONE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO

VITTORIO EMANUELE II

326, presso lo studio dell'avvocato F O, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2466/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 27/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2019 dal Consigliere Dott. A M F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTE]S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato S che si riporta e chiede l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato O che si riporta e chiede il rigetto. R.G.N. 28606-15

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Valmontone notificava a M C l'avviso di accertamento n. 1792, prot. n. 22542, relativo all'anno di imposta 2004, con cui veniva contestato l'omesso versamento ICI, in ragione della ritenuta edificabilità di un terreno di cui era comproprietario. Nell'atto impositivo veniva precisato che l'area, ubicata in località Valle Cardinale, era stata qualificata dall'ente comunale come "Tipo 2", ossia come area fabbricabile. Ai fini ICI era stato attribuito per sette mesi un valore imponibile di euro 9888.547,00 e per cinque mesi un maggiore valore imponibile di euro 2.118.325,00. L'atto veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in quanto il contribuente contestava l'edificabilità dell'area, rilevando che il terreno non aveva subito alcuna modificazione della destinazione urbanistica, essendo qualificato in "Zona Agricola E Sottozona E2". A sostegno del ricorso precisava che il terreno era stato oggetto di un progetto imprenditoriale, presentato dalla società Interservice S.r.l. per la realizzazione di un polo alberghiero, secondo gli strumenti di programmazione concordata previsti dal "Patto Territoriale della Colline Romane". L'utilizzazione edificatoria che conseguiva alle "Agevolazioni amministrative" derivanti dai patti territoriali era soggetta a vincoli sia di natura oggettiva che di natura soggettiva e che la stessa non era fungibile, in quanto la deroga ai vigenti strumenti urbanistici aveva valenza solo a favore del soggetto proponente. Evidenziava, inoltre, che lo stesso Comune di Valmontone, con certificato di destinazione urbanistica prot. n. 6684 del 2008, aveva stabilito che: il terreno identificato in catasto al foglio 26 era compreso in "Zona Agricola E sottozona E3" e che in attuazione di tale Patto Territoriale delle Colline Romane era stata approvata la variante urbanistica da "zona E agricola" a "zona F sottozona F4 - Servizi ricettivi privati" e, in ottemperanza alla programmazione di Patto Territoriale delle Colline Romane e agli atti approvati dall'Amministrazione Comunale, le R.G.N. 28606-15 specifiche destinazioni urbanistiche ed i relativi benefici erano ad esclusivo vantaggio del soggetto proponente ed attuatore. In data 5 aprile 2006, Interservice S.c.r.l. cedeva ad Investeco S.r.l. il contratto per la realizzazione di una proposta progettuale di natura infrastrutturale sui terreni della famiglia Colaceci. I terreni, in data 31 maggio 2006, venivano ceduti dai proprietari a INVESTECO S.r.l.. Nella conferenza di servizi del 23 luglio 2004, era stato approvato il Programma della Società Interservice per la realizzazione del polo alberghiero, effettuato a seguito del Patto Territoriale delle Colline romane ed approvato dal Consiglio Comunale di Valmontone, con delibera n. 100 del 10 ottobre 2002. Il contribuente sosteneva di non essere tenuto al pagamento dell'ICI, atteso che, in base ad un incontro procedimentale del 26 novembre 2008 tra il Comune di Valmontone e la società Investeco S.r.l. e l'ASP Colline Romane (quale responsabile generale del procedimento del patto), sarebbe stato accordato un abbattimento del valore dei terreni, ai fini ICI, del 50% in quanto il diritto edificatorio era intrasferibile fino alla definizione dell'Iter procedimentale del Patto Territoriale e del 30% (coefficiente 0,3) dalla data di sottoscrizione della convenzione urbanistica, mentre il valore pieno dell'imposta si sarebbe configurato solo alla data del rilascio del permesso di costruire. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 415/63/12, accoglieva il ricorso. Il Comune proponeva appello, mentre il contribuente spiegava appello incidentale. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2466/06/2015, accoglieva l'appello del Comune respingendo l'appello incidentale, sostenendo l'edificabilità del terreno, tenuto conto che la variazione della destinazione urbanistica dell'area da agricola ad edificatoria era avvenuta con l'approvazione della Regione Lazio, in data 23 luglio 2004, dell'accordo di programma di variante urbanistica, adottata con Atto della Giunta Comunale n. 100 del 10 ottobre 2002. M C ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo sei motivi. Il Comune di 'Valmontone si è costituito con controricorso.R.G.N. 28606-15

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Parte ricorrente deduce di essere comproprietario con F C, A C ed E F dei terreni oggetto di accertamento, con riferimento ai quali veniva contestata una maggiore Imposta ICI, per l'anno 2004, in ragione della ritenuta edificabilità, con distinti avvisi di accertamento. Gli atti impositivi venivano impugnati dai contribuenti con separati ricorsi, che non venivano riuniti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale aveva accolto i gravami. Il Comune proponeva avverso le pronunce, separati appelli, anche questi non riuniti dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pur ricorrendo nella fattispecie una ipotesi di litisconsorzio necessario originario.

1.1.11 motivo è infondato. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10, comma 1, d.lgs. 504 del 1992, soggetti passivi dell'ICI sono i titolari dei diritti reali citati dall'art. 3 (tra cui diritto di proprietà) e l'imposta è commisurata "proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso". Da ciò si evince che il comproprietario pro indiviso è tenuto al pagamento in ragione della quota astratta di proprietà di cui è titolare e che non vi è vincolo di solidarietà con i comproprietari. Da tale principio discende che vi è un rapporto diretto ed esclusivo tra ciascuno dei comproprietari ed il Comune impositore e, pertanto, che non sussiste di per sè una ipotesi di litisconsorzio necessario con i comproprietari, ove uno di essi instauri una controversia con il Comune in ordine all'obbligo tributario a proprio esclusivo carico. Invero, non è contestato che ad ogni comproprietario è stato notificato un avviso di accertamento, in ragione della quota di proprietà spettante.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione degli artt. 3 e 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art.R.G.N. 28606-15 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in ragione della inedificabilità dei terreni. Parte contribuente deduce che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Valmontone, in data 28 aprile 2008, attesterebbe che la variante urbanistica dei terreni è ad esclusivo vantaggio del soggetto proponente ed attuatore del polo turistico alberghiero, ovvero della Società Investeco S.r.l., con la conseguenza che i medesimi terreni, con riferimento al contribuente, hanno sempre mantenuto la preesistente destinazione urbanistica a "zona E agricola". L'avviso di accertamento sarebbe viziato da difetto assoluto di motivazione, come era stato dedotto innanzi al giudice di secondo grado con appello incidentale, per carenza probatoria degli elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa tributaria, per mancata indicazione dei criteri adottati nella determinazione del valore attribuito alle asserite aree edificabili, per mancata allegazione degli atti nello stesso richiamati. L'atto impositivo n. 1792 del 2009 difetterebbe di motivazione in quanto non indicherebbe sulla base di quali presupposti di fatto e ragioni giuridiche il Comune avrebbe attribuito agli appezzamenti de quo due differenti complessivi valori in comune commercio nel corso dello stesso anno: il valore di euro 988.544,00 per i primi sette mesi dell'anno 2004 e di euro 2118.315,00 per i restanti cinque mesi.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dagli artt. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, quali norme di interpretazione autentica, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente lamenta che i giudici di appello non avrebbero considerato che le "Agevolazioni amministrative", previste dal "Piano territoriale delle Colline Romane", si concretizzano in una deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui può beneficiare esclusivamente il soggetto proponente e per la sola realizzazione degli specifici interventi edilizi indicati nel 'bussiness plan": tali interventi edilizi possono dunque concretizzarsi nella sola realizzazione dei beni strumentali indicati nel progetto d'impresa. L'utilizzazione edificatoria che consegue alle "agevolazioni amministrative" derivanti dai patti territoriali R.G.N. 28606-15 è soggetta, dunque, a vincoli sia di natura soggettiva che oggettiva. Sotto il profilo soggettivo l'utilizzazione edificatoria non sarebbe fungibile, in quanto la deroga ai vigenti strumenti urbanistici avrebbe valenza solo a favore del soggetto proponente e solo qualora questi rispetti tutte quelle condizioni indicate nel progetto di impresa sia in termini di realizzazione degli investimenti programmati sia in termini di realizzazione degli obiettivi imprenditoriali. Tali beni strumentali, peraltro, secondo quanto disposto dagli stessi Patti territoriali, non possono essere oggetto di autonoma alienazione.
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