Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/08/2018, n. 37238

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/08/2018, n. 37238
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37238
Data del deposito : 1 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FACCINI EDMONDO nato a AVEZZANO il 11/09/1951 COLOMBO VITTORIA nato a PERUGIA il 22/07/1963 avverso la sentenza del 21/09/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P L ., che,...ba_co nel uso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensíre RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - ritenuto che ol Difensore di FACCINI E e C V ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza 21 settembre 2016 con la quale la Corte di Appello di ROMA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena per il FACCINI in relazione ai reato di calunnia di cui al capo 3 in un anno e quattro mesi di reclusione e ha confermato la sentenza impugnata quanto alla COLOMBO, sempre in riferimento al reato di calunnia di cui al capo 3;
- ritenuto che i ricorrenti hanno dedotto tre motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen.;
- ritenuto che, con il primo motivo e il secondo motivo, riferiti entrambi al reato di calunnia di cui al capo 3, i ricorrenti hanno svolto argomentazioni critiche circa la motivazione con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 368 cod. pen., motivazione che in realtà si era limitata a confutare le argomentazioni difensive ma non aveva giustificato, in positivo, l'affermazione di sussistenza della sicura volontà dei ricorrenti di accusare falsamente di un reato una persona che essi sapevano innocente, tanto più che era stato trascurato il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, la richiesta al Faccini di portare, quale ulteriore garanzia , un proprio assegno è stata formulata la mattina del giorno in cui è stato poi stipulato l'atto, stipula alla quale il Faccini stesso non era presente;
- ritenuto che con il terzo motivo, riferito al reato di truffa di cui al capo 1, i ricorrenti hanno lamentato che non fosse stata valutato il motivo di appello costituito dalla richiesta di esclusione della aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e che non fosse stata quindi dichiarata la improcedibilità della azione penale per remissione di querela;
- considerato che il ricorso non si presenta come immediatamente affetto da cause di inammissibilità;
- considerato che il reato ascritto ai ricorrenti, (quello di calunnia di cui al capo 3, posto che per il reato di truffa aggravata di cui al capo 2 è già stata pronunciata in primo grado sentenza di assoluzione) è stato consumato il 1 giugno 2009 e che quindi è trascorso, dalla data suddetta, il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi ex art. 157 e 160, secondo comma cod. pen., più undici giorni di sospensione, così che il termine che è spirato il 12 dicembre 2016;
$ - considerato conseguentemente che deve essere pronunciata, ex art. 129, primo comma cod. proc. pen., immediata declaratoria della suddetta causa di estinzione del reato tanto più che l'esame degli atti processuali non rende evidente la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole all'imputato per gli effetti di cui all'art. 129, secondo comma cod. proc. pen.;
- considerato infatti che le censure dedotte con il ricorso, anche se fossero fondate, comporterebbero l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito per un nuovo giudizio che si concluderebbe con una analoga dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e che sarebbe produttivo quindi di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento;
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