Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14619

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La controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro con l'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina" e la condanna di detto ente alla reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attesa la natura pubblica dell'Ente ed essendo irrilevante l'art. 15 della legge reg. n. 4 del 1995 che disciplina il passaggio del personale dipendente del Teatro di Messina all'Ente Autonomo suddetto, in quanto tale disposizione non configura un trasferimento di azienda tra soggetti privati ed una conseguenziale responsabilità dell'acquirente per i debiti pregressi dell'alienante; ne' la prova prevista per accertare l'idoneità del personale soggetto al passaggio impedisce l'esercizio della discrezionalità comunque riservata alla pubblica amministrazione, restando esclusa la titolarità di un diritto soggettivo in capo ai lavoratori e, conseguentemente, la giurisdizione del giudice ordinario. (Fattispecie anteriore al 1 luglio 1998)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14619
Data del deposito : 1 ottobre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D P M - Primo Presidente f.f. -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. V G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI C R, ARDIZZONE GIUSEPPE, il primo elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CERNAIA

43, presso lo studio dell'avvocato R R, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, giusta delega a margine del ricorso, il secondo elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO N. 1, presso lo studio dell'avvocato V G, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;



- ricorrenti -


contro
ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI MESSINA, in persona del legale rappresentante "pro-tempore", elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CERESIO

24, presso lo studio dell'avvocato C A, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


e contro
E.A.R. ENTE TEATRO DI MESSINA, in persona del Presidente "pro- tempore", elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ARTURO MERLO, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sent. n. 14/00 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 14 aprile 2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

uditi gli avvocati Vincenzo GAITO, Arturo MERLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del quarto motivo del ricorso, con conferma giurisdizione dell'a.g.a. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 dicembre 1996, G A e R D C convenivano in giudizio davanti al Pretore del lavoro di Messina l'Associazione "Ente Teatro di Messina" e l'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina". Deducevano al riguardo che erano stati assunti dall'Associazione con contratto a tempo determinato ma erano stati sospesi, con comunicazione del 25 maggio 1992, per avere aderito ad uno sciopero per il quale erano stati denunziati per interruzione per pubblico servizio, dalla cui imputazione erano stati poi assolti in sede penale.
Ciò premesso essi chiedevano la riassunzione nel posto di lavoro occupato prima della sospensione, perché la relativa richiesta era stata ingiustamente disattesa dall'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina", subentrato nel frattempo nei rapporti di lavoro instaurati dal l'Associazione, ed instavano ancora per la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato e per il riconoscimento di tutte le consequenziali spettanze economiche, con la condanna dell'Ente Regionale anche al risarcimento dei danni subiti.
Il Pretore di Messina con sentenza del 27 gennaio 1999, dopo avere rilevato che i ricorrenti non avevano diritto alla reintegra nel posto di lavoro per essere la stessa richiesta già stata rigettata - così come la domanda di trasformazione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato - con sentenza passata in giudicato, riconosceva la illegittimità del provvedimento del 25 maggio 1992 di sospensione dal lavoro;
dichiarava il diritto alla riassunzione dell'A e del D C da parte dell'Associazione "Teatro di Messina" sino alla naturale scadenza contrattuale del 30 giugno 1992;
ed, infine, condannava la stessa Associazione al pagamento delle retribuzioni non percepite dalla sospensione alla suddetta data del 30 giugno 1992.
Avverso tale sentenza G A e R D C proponevano gravame, e la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 14 aprile 2000, rigettava l'appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese in favore dell'Associazione Ente Teatro e dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina. Nel pervenire a tale conclusione i giudici d'appello osservavano che, come ormai statuito sulla base della sentenza del 23 giugno 1993 del Pretore di Messina, passata in giudicato, doveva ritenersi sussistente tra le parti un contratto di lavoro a tempo determinato la cui scadenza era stata fissata al 30 giugno 1992, sicché il provvedimento di sospensione aveva operato su detto rapporto e sulla sua durata temporale, nei limiti, quindi, indicati dal giudice di primo grado, con l'ulteriore conseguenza che nessuna aspettativa poteva essere vantata dai lavoratori dopo la scadenza del termine finale apposto al contratto stesso. Precisava, ancora la Corte d'appello che l'A ed il D C non potevano rivendicare il diritto alla preferenza all'assunzione, atteso che non vi era prova in atti che essi avessero rispettato il termine, fissato dall'art.

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